IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 48, punto 8/b della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente le disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» nel quale si evince che, nella istituenda Agenzia italiana del farmaco, agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento della stessa e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali si fa fronte anche «mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 «Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano» ed in particolare l'art. 12, punto 7; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, con il quale sono stati stabiliti le tariffe ed i diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati da parte del Ministero della salute; Viste le integrazioni e modificazioni introdotte con i successivi decreti ministeriali: 22 dicembre 1997, determinazione delle tariffe residuali dopo l'introduzione del decreto-legge n. 44/1997; 10 febbraio 1998, aggiornamento delle tariffe residuali in base alla variazione annua dell'indice del costo della vita (1,5%); 31 luglio 1998, disposizioni concernenti le tariffe residuali; Visto l'art. 5, punto 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante la «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»; Visto il regolamento (CE) n. 494 del 18 marzo 2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Viste le norme della contabilita' generale dello Stato; Decreta: Gli importi delle tariffe, di cui in premessa, cosi' come incrementati del 20% per effetto della lettera b), comma 8, art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, sono rideterminati nella misura indicata negli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, da considerarsi parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 24 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia