IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  l'art. 48, punto 8/b della legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante   la   «conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del
decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, concernente le disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici» nel quale si evince che, nella istituenda Agenzia
italiana del farmaco, agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento  della  stessa  e  dell'Osservatorio  sull'impiego  dei
medicinali  si  fa  fronte anche «mediante le entrate derivanti dalla
maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni»;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 «Attuazione
della  direttiva  92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali
per uso umano» ed in particolare l'art. 12, punto 7;
    Visto  il  decreto  ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, con il
quale sono stati stabiliti le tariffe ed i diritti per le prestazioni
rese  a  richiesta  ed  utilita' di soggetti interessati da parte del
Ministero della salute;
    Viste le integrazioni e modificazioni introdotte con i successivi
decreti  ministeriali: 22 dicembre 1997, determinazione delle tariffe
residuali   dopo   l'introduzione   del   decreto-legge  n.  44/1997;
10 febbraio  1998, aggiornamento delle tariffe residuali in base alla
variazione  annua  dell'indice del costo della vita (1,5%); 31 luglio
1998, disposizioni concernenti le tariffe residuali;
    Visto l'art. 5, punto 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n. 44 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE»;
    Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante la
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
delle  buone  pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  494  del  18 marzo  2003  della
Commissione  che  modifica il regolamento (CE n. 297/95 del Consiglio
concernente  i  diritti  spettanti all'Agenzia europea di valutazione
dei medicinali;
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
    Viste le norme della contabilita' generale dello Stato;
                              Decreta:
    Gli  importi  delle  tariffe,  di  cui  in  premessa,  cosi' come
incrementati  del  20% per effetto della lettera b), comma 8, art. 48
del   decreto-legge   30 settembre   2003,   convertito  dalla  legge
24 novembre  2003,  n.  236, sono rideterminati nella misura indicata
negli  allegati  1, 2 e 3 del presente decreto, da considerarsi parte
integrante del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
      Roma, 24 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia