IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni  conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi;
                              Dispone:
1. Approvazione dei modelli.
  1.1.  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli
annessi  modelli  M  ed  N  per la comunicazione dei dati relativi ai
contribuenti  tenuti  agli  obblighi  di  annotazione  separata,  che
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare  con  il  modello  Unico  2004,  anche in forma unificata.
I modelli  M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli
per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle  diverse  attivita'
esercitate  attenendosi  alle indicazioni fornite nelle istruzioni di
compilazione.  I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai
contribuenti  che  hanno  facoltativamente  proceduto  alla  separata
annotazione.
  1.2.  Con  la  compilazione  dei  modelli  di  cui al punto 1.1, si
assolve,  per  il  periodo d'imposta 2003, all'obbligo di annotazione
separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili
rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
  2.1.   I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.agenziaentrate.gov.it,  nel  rispetto,  in  fase di stampa, delle
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento.
  2.2.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti   Internet   a   condizione   che   gli   stessi  rispettino  le
caratteristiche   tecniche   previste   dall'allegato   1  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  2.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente provvedimento.
3. Modalita' per la trasmissione dei dati.
  3.1.  I  modelli,  in  base  all'art.  5  dei  decreti ministeriali
concernenti  l'approvazione  degli  studi  di  settore  relativi alle
attivita'  economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio  e  delle  attivita' professionali, devono essere trasmessi
unitamente alla dichiarazione dei redditi.
  3.2.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  secondo le
specifiche    tecniche    che   saranno   indicate   con   successivo
provvedimento.
  3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati
relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli
relativi  al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli
o  uno  schema,  contenente  tutti  i  dati  trasmessi,  conformi per
struttura   e   sequenza   ai   modelli  approvati  con  il  presente
provvedimento.
4. Asseverazione.
  4.1.  I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
  4.2.  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai
dati:
    a) per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
    c)  relativi  alle  unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
Motivazioni.
  Il   presente  provvedimento,  coerentemente  con  quanto  previsto
dall'art.  5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000,
25 febbraio  2000,  16 febbraio  2001,  16 marzo 2001, 20 marzo 2001,
27 marzo   2001,  15 febbraio  2002,  8 marzo  2002,  25 marzo  2002,
21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, con
i  quali  sono stati complessivamente approvati 228 studi di settore,
stabilisce:
    a) le  modalita'  con  cui  i contribuenti comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati annotati separatamente;
    b) le  caratteristiche  tecniche  per  la  stampa  dei modelli da
utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati
separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
    c) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
  I  modelli  approvati  con  il  presente  provvedimento  sono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello Unico 2004.
Riferimenti normativi dell'atto:
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
  b) Disciplina degli studi di settore:
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: modalita' per
la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni:
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
    decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  2000,  21 dicembre 2000 e
decreto   19 aprile   2001:   individuazione  di  ulteriori  soggetti
abilitati alla trasmissione telematica;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    decreto  dirigenziale  24 dicembre 1999: Modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
    decreti   30 marzo   1999,  3 febbraio  2000,  25 febbraio  2000,
16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio
2002,  8 marzo  2002,  25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003,
24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004: Approvazione degli studi di settore
relativi  ad  attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei
servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
     decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002
e  18 luglio  2003: Approvazione dei criteri per l'applicazione degli
studi  di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita'
d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione
o di vendita.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2004
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
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