IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  combinato  disposto  di cui ai commi 21 e 24 dell'art. 4
della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, secondo cui con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' determinata la misura
della riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell'art. 116
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, dovute dalle aziende agricole
interessate da eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003;
  Visti  i  commi  22  e 24 dell'art. 4 della citata legge n. 350 del
2003,  che  rimettono  ad  un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  la  individuazione  di  casi di particolare eccezionalita',
verificatisi  al  30 settembre  2003,  che  consentano  alle  aziende
agricole  il  pagamento  rateale  dei debiti per contributi, premi ed
accessori   di   legge,   dovuti   alle   gestioni  previdenziali  ed
assistenziali, fino a venti rate trimestrali costanti;
  Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   8 febbraio  1954,  n.  320,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142;
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che il citato comma 24 dell'art. 4 della legge n. 350
del  2003,  prevede  espressamente  che  le  disposizioni  di  cui ai
precedenti  commi  21  e  22  si  applicano  in riferimento ad eventi
eccezionali ovvero a casi di particolare eccezionalita';
  Ravvisata  l'esigenza  di assicurare la compatibilita' dei benefici
previsti  dai citati commi 21 e 24 dell'art. 4 della legge n. 350 del
2003 agli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato;
  Tenuto conto che, ai fini della fruizione di interventi agevolativi
a favore delle aziende agricole in occasione di eventi calamitosi, si
assume,  di  regola,  quale  parametro di riferimento il danno subito
nella produzione lorda vendibile;
  Ritenuta  l'esigenza  di  dare  attuazione  ai citati commi 21 e 22
dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  l'integrale  pagamento  dei contributi e premi
dovuti  alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle
sanzioni  civili  di  cui al comma 8, lettera a), dell'art. 116 della
legge  23 dicembre 2000, n. 388, dovute dal1e aziende agricole per il
mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi e' pari al tasso
degli  interessi legali qualora le stesse siano state interessate dai
seguenti eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003:
    a) calamita'  naturali  o  avversita'  atmosferiche dichiarate ai
sensi  dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da
provvedimenti  assunti  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225, ovvero che abbiano formato oggetto di disposizioni di
legge;
    b) emergenze  di  carattere  sanitario  individuate con ordinanze
assunte  ai  sensi  degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142;
    c) emergenze  fitosanitarie  dichiarate da provvedimenti adottati
ai   sensi   della   legge  18 giugno  1931,  n.  987,  e  successive
modificazioni.
  2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 220, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.