IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Vista   la   legge   5 novembre   1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  l'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
    Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, ed in
particolare i commi 137 e 139;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n.  32837  del  19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il
14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 22;
    Considerato   che,   con   gli   appositi  accordi  indicati  nel
dispositivo   del   presente  provvedimento,  intervenuti  presso  il
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  sono  state
individuate  le  fattispecie  aziendali,  per  le quali sussistono le
condizioni  previste  dai  sopra  citati  art.  1,  commi  1 e 2, del
decreto-legge  24 novembre  2003,  n.  328 e art. 3, comma 137, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione -
in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali
-  del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale e del
trattamento  di  mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle
problematiche   occupazionali,  relative  alle  suddette  fattispecie
mediante   il graduale   e   progressivo   reimpiego  dei  lavoratori
interessati;
    Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita'  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre  2004, in favore dei
lavoratori  coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso
precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Ai  sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre
2003,  n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350  -  ed  in  deroga  alla  normativa  vigente  in materia - e'
autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004,
la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  14  gennaio 2004 in favore di un numero
massimo  di  51  ex  dipendenti dalla societa' «Ligabue» di Fiumicino
(Roma),  i  cui  nominativi  sono  indicati negli elenchi allegati al
sopra  citato  accordo,  che  costituiscono,  unitamente  all'accordo
stesso, parte integrante del presente provvedimento.