IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32837 del 19 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, registro n. 5, foglio n. 22; Considerato che, con gli appositi accordi indicati nel dispositivo del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dai sopra citati art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione - in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali - del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ed in deroga alla normativa vigente in materia - e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004 in favore di un numero massimo di 51 ex dipendenti dalla societa' «Ligabue» di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituiscono, unitamente all'accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento.