IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998
cosi'   come   modificato   dalla   legge  n.  189/2002  che  prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»
  Vista  l'istanza del sig. Fernandez Fernando Alberto, nato a Buenos
Aires  (Argentina)  il 17 agosto 1966, cittadino italiano, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero
electronico,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di ngegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Ingenieria  electronico»,  conseguito  presso  l'«Universidad de
Buenos Aires» in data 9 aprile 1992;
  Considerato che il richiedente e' iscritto nel «Consejo profesional
de  ingenieria  de telecomunicaciones, electronica y Computacion» dal
30 maggio 2003 al n. 5169;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del  29 marzo  2004  in  cui si accoglieva l'istanza per l'iscrizione
alla  sez.  A,  settore  dell'informazione con applicazione di misure
compensative;
  Preso  atto  della  domanda di riesame inviata dall'istante in data
9 aprile 2004 con allegati i programmi;
  Viste  le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 aprile
2004  che  con  il  conforme  parere  del rappresentante dell'ordine,
esprime  parere  favorevole all'accoglimento dell'istanza di riesame,
ritenendo  superata  l'applicazione  di misure compensative alla luce
della integrazione documentale;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del  richiedente  sia  completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sez.  A,  settore dell'informazione dell'albo
degli  ingegneri  e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di
alcuna misura compensativa;
                              Decreta:
  Al sig. Fernandez Fernando Alberto, nato a Buenos aires (Argentina)
il  17 agosto  1966,  cittadino  italiano,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sez.  A,  settore  dell'informazione e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 27 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Mele