IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello straniero cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art. 1 comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  pei l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Cipi Maksim, nato a Gjirokaster (Albania)
il  23 luglio 1953, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale albanese di
«Jnxhinier  per  ndertime civile industrial ura» ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inxhinier  per  ndertime civile industrial ura, conseguito presso la
«Te Universitetit te Tiranes» in data 15 maggio 1976;
  Considerato  che  il richiedente ha dimostrato esperienza nel campo
dell'ingegneria;
  Viste   le   determinazioni   della   Conferenza  dei  servizi  del
24 febbraio 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella
seguente materia: 1) strade, ferrovie e aeroporti;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e
comma 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 89/2002
non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per
motivi familiari.
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Roma rinnovato in data 23 aprile 2002,
con scadenza il 23  aprile 2006, per lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Cipi  Maksim,  nato  a Gjirokaster (Albania) il 23 luglio
1953,  cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  -  sez. A,  settore civile ambientale, e l'esercizio della
professione in Italia.