IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 128 del 3 giugno 2004, attestante il raggiungimento, con i singoli
Paesi   dell'Unione   europea,  delle  intese  atte  a  garantire  le
condizioni  richieste  dalla  legge  per  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini italiani ivi residenti;
  Ritenuto  di  dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato
art.  25,  alla emanazione di norme per dare attuazione alle suddette
intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979,
n.  18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno
1994,  n.  408,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483, e delle altre norme in essi richiamate;
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Istituzione delle sezioni elettorali
                 e designazione della relativa sede
  1. Ai fini della votazione per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia,  i capi degli uffici consolari di cui
all'art.  29  della  legge  24 gennaio  1979,  n. 18, come modificato
dall'art.  6  della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per
il  territorio  di  competenza,  che  i locali scelti per le sedi dei
seggi  elettorali  siano  idonei allo svolgimento delle operazioni ad
essi  demandate,  evitando,  ove  possibile, che i seggi stessi siano
ubicati  presso  sedi  di  partiti  politici o di organismi sindacali
italiani  o  stranieri,  ovvero  in  edifici  destinati al culto o ad
attivita' industriali e commerciali.
  2.  La sala della votazione deve essere a disposizione dell'ufficio
elettorale  di  sezione  ininterrottamente  per tutta la durata delle
operazioni  di  votazione,  nonche'  durante  le  relative operazioni
preliminari.
  3.  I  capi  degli  uffici  consolari provvedono, ove necessario, a
stipulare  i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine
di   ottenere  la  disponibilita'  dei  locali  da  adibire  a  seggi
elettorali,  essi  sono  parte  contraente per la definizione di ogni
onere o responsabilita' conseguente.
  4.  Qualora  per  sopravvenute,  gravi  circostanze  sia necessario
variare  la  sede di una sezione elettorale in una data successiva al
1° giugno   2004,   il   capo   dell'ufficio   consolare  deve  darne
comunicazione   telegrafica   alla  direzione  centrale  dei  servizi
elettorali  del  Ministero  dell'interno,  provvedendo  ad informarne
tempestivamente  gli  elettori  interessati  con i mezzi piu' idonei.
All'entrata  della  sede  che e' stato necessario variare, durante le
ore  di  votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua
italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.
  5.   Entro   il  7 giugno  2004  l'Ambasciata  d'Italia  competente
trasmette  al  Ministero  degli  affari  esteri  del  Paese ospitante
l'elenco  completo  delle  sezioni  istituite nel Paese stesso per la
votazione degli elettori italiani.