IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Visto  l'art.  55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali» ed in particolare il comma 1,
lettera  s),  che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo  sistema  di  indennizzo  e  di  sostegno sociale, un idonea
copertura  finanziaria  per la tutela del danno biologico da attuarsi
con adeguamento della tariffa dei premi;
    Visto   il   decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n.  38,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, concernente «Disposizioni in
materia  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali,  a  norma dell'art. 55, comma, 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144»;
    Visto,   in   particolare,  l'art.  13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie professionali;
    Visto  il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di
«Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico»,
«Tabella  dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali,  che  all'art.  2,  rinvia la determinazione
della   misura   e  delle  modalita'  dell'addizionale  sui  premi  e
contributi,   necessarie   ai   fini   della   copertura   dell'onere
finanziario,  ad  un  successivo decreto ministeriale su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre  2000,  concernente
«Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   e  le  malattie  professionali  delle  gestioni:  industria,
artigianato,  terziario,  altre  attivita',  e  relative modalita' di
applicazione;
    Visto   il   decreto  ministeriale  19 maggio  2003,  concernente
«Determinazione   dell'addizionale   sui   premi  assicurativi  delle
gestioni  industria  e  medici  Rx,  per gli anni 2000 e 2001, per la
copertura del danno biologico;
    Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 919
del  2 dicembre  2003,  concernente  «Decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  art.  13.  Determinazione  dell'addizionale sui premi
assicurativi per l'anno 2002 per la copertura degli oneri relativi al
danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;
    Ritenuto  di dover procedere alla determinazione dell'addizionale
sui  premi  assicurativi  delle  gestioni  industria e medici Rx, per
l'anno 2002;
                              Decreta:
    Per  l'anno  2002  l'addizionale  sui  premi assicurativi, di cui
all'art.  13,  comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e' determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura
pari  a  1,71%  del  premio  assicurativo dovuto per il medesimo anno
2002.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 24 marzo 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 343