IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli 1  e  12  del  regolamento (CE) n. 3118/93 del
25 ottobre  1993,  come  modificato  dal  regolamento n. 484/2002 del
1° marzo  2002,  che  prevede la possibilita' di effettuare, a titolo
temporaneo,  attivita'  di  cabotaggio  stradale per autotrasporto di
merci;
  Considerato  l'interesse  dell'Italia che l'attivita' di cabotaggio
stradale si svolga senza distorsione della concorrenza tra le imprese
esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi;
  Considerata  la  necessita'  di mettere a punto idonei strumenti di
monitoraggio e controllo;
  Visto  l'accordo  sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992,
ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;
  Visto  il Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta e
Slovenia  con  i  relativi  atti  di adesione, allegati, protocolli e
dichiarazioni del 16 aprile 2003;
  Tenuto   conto   che   il   trasporto   italiano   produce  reddito
prevalentemente sul territorio nazionale;
  In  attesa  di  disposizioni  degli organi comunitari relativamente
alla determinazione del concetto di temporaneita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni  non  superiore  a  15  nell'arco  di  un  mese di
calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.
  2. Le  imprese  stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso,
attivita'  di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autrasporto di cose
in  conto  terzi,  possono  utilizzare  ciascun  veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  in  ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15
nell'arco  di  un  mese  di calendario e, comunque, per non piu' di 5
giorni consecutivi.