IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 febbraio 2001, n. 64 (Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi
spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai
componenti dei comitati di sorveglianza);
  Ritenuto  necessario adeguare il trattamento economico ivi previsto
con  esclusivo  riferimento  alla  peculiare  situazione dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'art.  5  del  decreto ministeriale 23 febbraio 2001, e'
inserito il seguente:
  «Art.   5-bis.  -  1.  Per  le  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa  riguardanti  i  consorzi  agrari, il presente decreto
trova  applicazione  a partire dal 12 novembre 1999; per i commissari
liquidatori in carica alla predetta data, lo scaglione di riferimento
ex  art.  1, comma 1, sara' quello dell'attivo realizzato dall'inizio
della procedura sino a quel momento, mentre il compenso supplementare
previsto  dal  comma 2  dell'art.  1  sara'  riconosciuto  sulle sole
variazioni intervenute dopo il 12 novembre 1999.
  Allo  stesso modo, non spetteranno le voci di cui all'art. 2, comma
3,  eccezion  fatta per il 50% del compenso supplementare sullo stato
passivo,  che potra' riconoscersi al solo commissario liquidatore che
porta a compimento la procedura.
  2.  I  commissari  liquidatori  nominati prima del 23 febbraio 2001
hanno  facolta'  di  optare, in luogo del compenso previsto dal primo
comma  del presente articolo, per quello risultante dall'applicazione
dei  criteri  massimi  gia' previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto
del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 5 luglio
1995,  detratti  gli  acconti  eventualmente  gia'  percepiti,  ferma
restando  l'applicazione  dei  criteri  gia' contemplati nel predetto
decreto   in   materia   di  pluralita'  d'incarichi,  autorizzazione
all'esercizio   provvisorio   dell'impresa,   cessazione   anticipata
dall'incarico e rimborso spese.
  Tale  opzione  potra'  riguardare  il  solo periodo compreso tra il
12 novembre  1999  ed  il  23 febbraio  2001,  ed e' subordinata alla
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa inerente il citato compenso.
  Per  il  periodo successivo al 23 febbraio 2001, trova applicazione
il  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale n.
64/2001, con le modifiche previste dal comma 3 del presente articolo.
  Qualora  peraltro  il  commissario  abbia esercitato la facolta' di
scelta  di  cui al comma 2 del presente articolo, ai fini del computo
del  compenso  relativo al periodo successivo al 23 febbraio 2001, si
terra'  conto dell'attivo realizzato dall'inizio della procedura sino
a  tale  data  e  delle limitazioni previste dal comma 1 dello stesso
articolo.
  3.  Per  tutti  i commissari liquidatori dei consorzi agrari, a far
data  dal  23 febbraio 2001, il comma 7, art. 1, decreto del Ministro
del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  n.  64/2001,  e'  cosi'
sostituito:
    "ove  sia  autorizzata  la continuazione dell'attivita' economica
dell'impresa  in  liquidazione,  e' corrisposto un ulteriore compenso
nella  misura del 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi per fatturati
superiori  a  20 milioni  di euro, dello 0,20% per fatturati compresi
tra 10 e 20 milioni di euro, dello 0,30% per fatturati inferiori a 10
milioni  di  euro,  ferma  restando la percentuale del 5% degli utili
netti.  In  ogni caso, il compenso relativo alla gestione provvisoria
dell'impresa  non  potra' essere inferiore per ciascun commissario ad
Euro 2.582,00 lordi mensili.
  Nel  caso  in  cui  l'applicazione  dei  nuovi  parametri  comporti
l'aumento  del  compenso,  gia  spettante per la gestione provvisoria
dell'impresa,  con  superamento  della predetta soglia minima, per il
periodo  23 febbraio  2001  -  10 marzo  2003, lo stesso compenso non
potra' superare la stessa".
  4.  Il  presente  articolo non si applica alle ipotesi di incarichi
gia'  esauriti  con  la  determinazione  e  liquidazione del compenso
finale.  Qualora la procedura abbia avuto termine e non si sia ancora
provveduto  alle predette attivita' di determinazione e liquidazione,
il  compenso  calcolato sulla base dei parametri portati dal presente
decreto   non   potra'  comunque  eccedere  gli  accantonamenti  gia'
previsti.
  5.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana».
    Roma, 19 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano