IL DIRETTORE GENERALE
per  la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari .br: e la tutela del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991  e  successive  modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista  l'istanza del 9 maggio 2002, presentata ai sensi dell'art. 3
del  decreto  legislativo  n. 220/1995 dalla societa' «Sidel S.p.a.»,
con   sede   Bologna,   via   Larga   n.  34/2,  pervenuta  a  questa
Amministrazione   in   data  25 maggio  2002  e  successive  note  ed
integrazioni;
  Visto  il  parere  del  Comitato,  di  cui  all'art.  2 del decreto
legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Calabria,
Campania,  Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana, nei cui territori
l'organismo  richiedente  ha  indicato  di  essere presente, ai sensi
dell'allegato  II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n.
220/1995;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione della societa' «Sidel S.p.a.» con sede in Bologna, via
Larga 34/2, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;
  Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo
autorizzati,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
220/1995,  attengono alla verifica del metodo di produzione biologico
di  prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. La  societa'  «Sidel  S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n.
34/2,  e'  autorizzata  ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto
legislativo  n.  220/1995  ad esercitare l'attivita' di controllo sul
metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed  alle
indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari;
  2. La  societa'  «Sidel  S.p.a.»,  nell'esercizio dell'attivita' di
controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della
propria  attivita'  a  quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91
del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo
n. 220 del 17 marzo 1995.