IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale del comune di Ischia in
data  16 dicembre  2003, n. 302, concernente il divieto di afflusso e
di  circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli
e  ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 26
aprile  2004,  n.  99,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola
Terme  in  data  28 aprile  2004,  n.  106, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della regione Campania;
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data
7 aprile  2004,  n.  110,  concernente  il  divieto  di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano
d'Ischia  in  data  8 gennaio  2004,  n.  1 concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto o 15 giorni in un albergo del comune di Barano
d'Ischia  limitatamente  ad  un  solo  autoveicolo per ciascun nucleo
familiare;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara
Fontana  in  data  3 febbraio  2004, n. 10, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  30 giorni in casa privata con regolare contratto
di  affitto  o  15 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
509  del  12  febbraio  2004  con  le quali si richiedeva all'Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo delle isole di Ischia e di
Procida l'emissione del parere di competenza;
  Vista  la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 26.2 GAB.URP del
9 marzo  2004 con la quale si esprime il parere favorevole al divieto
d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di
Ischia;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
183  del  22 gennaio  2004  con  le  quali  si  chiedeva alla regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per il
Lazio  - Sez. 3°, n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di  Ischia,  come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola
stessa»;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per la
Campania  -  Sez. 1°, n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che
la  soluzione  di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dall'11 giugno  2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti  sul  territorio  della  regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola.