IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile del Ministero della giustizia Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 relativo al sistema del libro fondiario; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente l'elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio e l'approvazione dei connessi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 con cui e' stata attivata la trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura nei confronti dei notai e relativamente agli atti di compravendita di immobili; Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 che estende, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili l'utilizzo del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti; Visto il decreto 18 aprile 2003 che ha esteso, in regime di obbligatorieta', l'utilizzo del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili; Considerato che occorre estendere la trasmissione telematica ad altre tipologie di atti relativi agli immobili, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Ravvisata la necessita' di rendere obbligatoria la trasmissione telematica degli atti inseriti nel pregresso regime di facoltativita'; Ravvisata, altresi', l'opportunita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 12 dicembre 2001; Decretano: Art. 1. 1. I notai, a partire dal 15 giugno 2004, devono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, oltre che per gli atti di compravendita di immobili, anche per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredita' contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di eredita' desumibili da atti stipulati dalla medesima data, per i quali e' stato gia' previsto il regime di facoltativita' con il decreto 1° agosto 2002. 2. I notai, a partire dalla stessa data, possono utilizzare le procedure telematiche oltre che per le tipologie negoziali individuate dal decreto 1° agosto 2002 non indicate al comma 1, anche per gli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprieta', regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprieta' (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinunzia nonche' acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltativita' alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.