IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
                                  e
                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
                    del Ministero della giustizia
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha  aggiunto  tra  l'altro  gli  articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in
materia  di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies   del   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  463,
concernenti   l'utilizzazione   di   procedure  telematiche  per  gli
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
  Visto  il  regio  decreto 28 marzo 1929, n. 499 relativo al sistema
del libro fondiario;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  27 febbraio  1985, n. 52, e successive modifiche,
recante  modifiche  al libro VI del codice civile e norme di servizio
ipotecario   in   relazione   all'introduzione   di   un  sistema  di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto  il  decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze
di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, concernente
l'elaborazione   dei   servizi   di   pubblicita'  immobiliare  nelle
conservatorie  dei registri immobiliari e negli uffici del territorio
e  l'approvazione  dei  connessi  modelli di nota di trascrizione, di
iscrizione  e  di  domanda  di  annotazione  con  relative specifiche
tecniche;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro
delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia,
recante  le  modalita'  di presentazione su supporto informatico e di
trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e
agli  uffici  del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e
domande di annotazione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono state
rese  esecutive,  a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli 62,  63, 64 e 65 del decreto legislativo n.
300  del  1999,  come  modificato dal successivo decreto ministeriale
20 marzo 2001, n. 139;
  Vista  la  legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  il  decreto  direttoriale  13 dicembre  2000  che approva il
modello  unico  informatico,  le modalita' tecniche necessarie per la
trasmissione  dei  dati  e  per  il  pagamento telematico dei tributi
dovuti  in  relazione  all'esecuzione degli adempimenti in materia di
atti immobiliari;
  Visto  il  decreto  direttoriale  12 dicembre 2001 con cui e' stata
attivata la trasmissione telematica del modello unico informatico per
la  registrazione,  trascrizione  e voltura nei confronti dei notai e
relativamente agli atti di compravendita di immobili;
  Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 che estende, in regime
di  obbligatorieta',  ad  altri  distretti  notarili  l'utilizzo  del
modello  unico  informatico, relativamente agli atti di compravendita
di  immobili  e,  in  regime  di  facoltativita', a tutti i distretti
notarili relativamente ad altre tipologie di atti;
  Visto  il  decreto  18 aprile  2003  che  ha  esteso,  in regime di
obbligatorieta',  l'utilizzo  del modello unico informatico a tutti i
distretti  notarili,  relativamente  agli  atti  di  compravendita di
immobili;
  Considerato  che  occorre  estendere  la trasmissione telematica ad
altre  tipologie di atti relativi agli immobili, ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
  Ravvisata  la  necessita'  di  rendere obbligatoria la trasmissione
telematica    degli   atti   inseriti   nel   pregresso   regime   di
facoltativita';
  Ravvisata,  altresi',  l'opportunita'  di  apportare modifiche alle
specifiche  tecniche  allegate  al  decreto  direttoriale 12 dicembre
2001;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  I  notai,  a  partire  dal 15 giugno 2004, devono utilizzare le
procedure  telematiche  di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre  1997, n. 463, oltre che per gli atti di compravendita di
immobili,  anche per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e
costituzione  di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati
dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredita' contenute
in  atti  stipulati  dal  15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di
eredita'  desumibili  da  atti  stipulati  dalla medesima data, per i
quali  e'  stato  gia'  previsto  il  regime di facoltativita' con il
decreto 1° agosto 2002.
  2.  I  notai,  a  partire  dalla stessa data, possono utilizzare le
procedure   telematiche   oltre   che   per  le  tipologie  negoziali
individuate dal decreto 1° agosto 2002 non indicate al comma 1, anche
per   gli   adempimenti   relativi   ai   seguenti  atti:  anticresi,
assegnazione  divisionale  a  conto  di  futura  divisione,  conferma
(quando  previsto  da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori,
cessioni  di  diritti  reali  a  titolo gratuito, cessioni di fitti e
pigioni,  convenzioni  matrimoniali,  costituzione di diritti reali a
titolo  gratuito,  costituzione  di fondazione, costituzione di fondo
patrimoniale,  costituzione  di  vincolo militare (quando previsto da
leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di
fitti  e  pigioni,  locazione ultranovennale, permuta, prestazione in
luogo  dell'adempimento  con  trasferimento di diritti (art. 1197 del
codice   civile),   quietanza   con   trasferimento   di  proprieta',
regolamento  di  condominio,  retrocessione,  ricognizione di diritti
reali  (articoli 177  e  178  del  codice  civile), riconoscimento di
proprieta'  (articoli 2653,  n. 5 e 2944 del codice civile), rinunzia
nonche'  acquisto  di legato e costituzione di fondo patrimoniale per
testamento.  Inoltre,  relativamente  alle  ipoteche  volontarie,  si
estende  la  facoltativita' alla concessione a garanzia di conguaglio
divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.