IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante
«Ordinamento   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art.
27,  il  cui  comma  1  affida  al  Ministro  per  l'innovazione e le
tecnologie il compito di sostenere, nell'attivita' di coordinamento e
di  valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per
lo  sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni,
progetti  di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente  interesse  nazionale, con particolare attenzione a quelli
di  carattere  intersettoriale,  nonche' di finanziare iniziative del
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;
    Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di
finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel settore informatico»
affidando  al  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Comitato  dei  Ministri per la Societa' dell'Informazione, il compito
di individuare i progetti di cui al comma 1;
    Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del
Fondo  autorizza  la  spesa  di  25.823.000  euro  per  l'anno  2002,
51.646.006  euro  per  l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004,
per un totale di euro 154.938.000;
    Visto  il  comma  8  dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  legge  finanziaria  2004,  che  autorizza  l'ulteriore spesa di
51.500.000  euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006;
    Visto  il  comma 2 dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  che  autorizza  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici a
stipulare   contratti   o   comunque   assumere  impegni  nei  limiti
dell'intera  somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto
capitale   ovvero   nei  limiti  indicati  nella  legge  finanziaria,
contenendo  i  relativi  pagamenti  nei  limiti  delle autorizzazioni
annuali di bilancio;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 settembre  2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei   Ministri   il   «Comitato   dei   Ministri   per   la  Societa'
dell'Informazione»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 agosto  2001  concernente  delega  di  funzioni  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze
14 marzo  2003,  registrato  alla  Corte dei conti il 28 marzo 2003 -
Registro  n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n.
207,   con  il  quale  nell'ambito  della  UPB  4.2.3.28  «Fondo  per
l'innovazione tecnologica» e' stato istituito il capitolo 7579 «Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;
    Acquisiti  i  risultati  dell'ampia  attivita' istruttoria svolta
dalle   amministrazioni  partecipanti  alla  Segreteria  tecnica  del
Comitato  dei  Ministri  per  la  Societa'  dell'Informazione, di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
14 maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 5 luglio
2003,   con   l'apporto  delle  societa'  di  consulenza  di  livello
internazionale attivate allo scopo dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, riguardante predefiniti settori d'intervento ad alto
contenuto  strategico  ai  fini  dello  sviluppo  economico  e  della
crescita della competitivita';
    Visto  il verbale della seduta del 16 marzo 2004 del Comitato dei
Ministri   per  la  Societa'  dell'Informazione,  nel  quale  vengono
individuati  alcuni  grandi  progetti  di rilevanza strategica per il
Paese  riguardanti  lo sviluppo della risorsa turistica, l'incremento
dei   livelli  di  assistenza  sanitaria,  la  razionalizzazione  dei
processi   nella   pubblica  amministrazione  centrale,  la  crescita
attraverso  l'adozione  di  innovazione tecnologica nel settore della
piccola  e media impresa, la progettualita' necessaria a disegnare il
modello  della  scuola nella sua futura proiezione, nonche' ulteriori
progetti presentati dalle singole amministrazioni;
    Ritenuto   di   dover  disciplinare  le  funzioni  di  indirizzo,
coordinamento  e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti
approvati,  attribuite  al Ministro per l'innovazione e le tecnologie
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, nonche' le modalita' di gestione dei progetti;
    Ritenuto  di  affidare  al  Dipartimento  per  l'innovazione e le
tecnologie  i  compiti di verifica della coerenza dell'attuazione del
programma  di  interventi di cui al presente decreto con le decisioni
assunte dal Comitato dei Ministri per la Societa' dell'Informazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Utilizzo  del  «Fondo  di finanziamento per i progetti strategici nel
                        settore informatico»

    1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge
16 gennaio  2003,  n. 3, valutate le indicazioni espesse dal Comitato
dei  Ministri  per  la  Societa'  dell'Informazione  nella seduta del
16 marzo  2004, sono individuati nell'allegato A del presente decreto
grandi progetti di contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di
preminente   interesse   nazionale   per   lo  sviluppo  dei  sistemi
informativi  e  della  societa' dell'informazione da sostenere con un
finanziamento  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo di cui al
citato  comma  2, da realizzarsi da parte dei soggetti proponenti con
le modalita' di cui al presente decreto.
    2.   Al   finanziamento   dei   progetti  individuati,  di  costo
complessivamente  pari  a  247.000.000  di euro, si provvede quanto a
74.000.000  di  euro  con i fondi di pertinenza delle amministrazioni
proponenti,   quanto   a   173.000.000   di   euro   a  valere  sulla
disponibilita'  del  Fondo  di  cui  all'art.  27,  commi  2, secondo
periodo,  e  4  della  legge  16 gennaio  2003, n. 3, ripartiti nella
misura   di   25.138.000   euro   quale  rimanenza  delle  precedenti
annualita',  di  51.500.000  euro a valere sul 2004, di 65.000.000 di
euro per il 2005 e di 31.362.000 euro per il 2006.
    3. Nell'ambito della definizione progettuale e nel rispetto degli
studi  di fattibilita' risultanti dall'attivita' istruttoria condotta
dalla  Segreteria  tecnica  del Comitato dei Ministri per la Societa'
dell'Informazione,  le amministrazioni proponenti sono autorizzate ad
assumere   impegni   di   spesa  nei  limiti  dell'intera  somma  del
finanziamento  anche  secondo  quanto  previsto dal comma 2 dell'art.
11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze,
le  risorse  disponibili  possono  essere  riprogrammate,  sentito il
Comitato dei Ministri per la Societa' dell'Informazione.
    4.  Ai  sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003,
n.  3,  su  proposta  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie
formulata  entro  quindici  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto,  il Ministro dell'economia e delle finanze apporta
con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare
alle    amministrazioni    proponenti    le   somme   necessarie   al
cofinanziamento del progetto.