IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
ha  emanato  il  regolamento  che  fissa  gli  standard  di  qualita'
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e  sue
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sulla tutela
delle  acque  e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento  delle  acque  reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati  provenienti  da  fonti agricole, con particolare riferimento
agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42, 43, 44 e 62, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione
della  direttiva  86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente,
in   particolare   del   suolo,   nell'utilizzazione  dei  fanghi  di
depurazione in agricoltura»;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 372 «Attuazione
della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento»;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»;
  Vista  la  direttiva  quadro  in  materia  di  tutela  delle  acque
2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23 ottobre
2000,   che   prevede   la   riduzione  e  la  graduale  eliminazione
dell'inquinamento  provocato  dallo  scarico, emissioni e rilascio di
sostanze prioritarie;
  Considerato  che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze
pericolose  devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale;
  Considerato  che  lo strumento pianificatorio di tutela delle acque
dall'inquinamento e' definito nei piani regionali di tutela di cui al
titolo  IV,  capo  1,  del citato decreto legislativo n. 152/1999, il
quale   prescrive   che  le  regioni  debbono  svolgere  un'attivita'
conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed al
rilevamento  dello  stato  di  qualita' dei corpi idrici e che, sulla
base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare il piano
regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2004;
  Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega per
il  recepimento  della  direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  23 ottobre  2000,  che  istituisce un quadro per
l'azione  comunitaria  in materia di acque (legge 31 ottobre 2003, n.
306   «Disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2003»).
  Considerato  che  il  Governo,  con  l'atto  di  recepimento  della
direttiva  sopra  richiamata  e  con l'adozione del testo unico sulle
acque  previsto  dal disegno di legge sulla delega ambientale, di cui
si  attende la prossima approvazione parlamentare, intende riordinare
la  normativa vigente in vista degli obiettivi comunitari di qualita'
da  conseguire  entro il 2015 e delle norme comunitarie di attuazione
della citata direttiva 2000/60/CE;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

  1.  Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 e' di fissare in
modo  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale  gli standard di
qualita'  nell'ambiente  acquatico nella matrice acquosa, per i corpi
idrici  significativi  e per quelli a specifica destinazione, al fine
di  assicurare  un'elevata  tutela ambientale alle scadenze temporali
fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3)
e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a
livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e
diffuse.
  Il  decreto  va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del
quadro  normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n.
152/1999  che  al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i
piani  di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina
degli scarichi (capo II, articoli 45-53).
  Infatti,  lo  strumento  sostanziale  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento  provocato  dalle  sostanze  pericolose e' definito
negli  articoli  42,  43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali
prescrivono  che le regioni debbono svolgere un'attivita' conoscitiva
finalizzata  all'individuazione  delle  pressioni  antropiche  ed  al
rilevamento  dello stato di qualita' dei corpi idrici. Sulla base dei
dati  raccolti,  le regioni devono approvare il piano di tutela delle
acque   non   oltre  il  31 dicembre  2004.  In  questo  contesto  va
considerata  anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di
depurazione.
  La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n.
152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.
  2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti
gli  scarichi  si  applicano,  ai  sensi  dell'art.  34, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  152/1999,  agli  stabilimenti  nei quali si
svolgono  attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione  delle  sostanze  pericolose  considerate nel decreto
stesso  e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in  quantita'  o  concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita'
delle  metodiche  analitiche  disponibili.  Si tratta pertanto di due
condizioni  concorrenti  e  soltanto  in presenza di entrambe si deve
ritenere  che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze
pericolose».
  3.  In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorita'
competente  in  sede  di  rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto
della  tossicita',  della  persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza  considerata  nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico,
puo'  fissare,  in  particolari  situazioni di accertato pericolo per
l'ambiente  anche  per  la  copresenza  di altri scarichi di sostanze
pericolose,  valori-limite  di  emissione  piu' restrittivi di quelli
fissati ai sensi della normativa generale.
  Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto
legislativo  n.  152/1999,  derivanti  dai  cicli produttivi indicati
nella  medesima  tabella,  la  quantita'  massima  ammissibile  della
sostanza  continuera' ad essere espressa in unita' di peso per unita'
di  elemento  caratteristico  dell'attivita'  inquinante  e cioe' per
materia  prima  o  per  unita' di prodotto, in conformita' con quanto
indicato nella stessa tabella.
  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
il  punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo
l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve
lo  stabilimento  medesimo.  Restano  fermi,  altresi',  il  disposto
dell'art.  28,  comma  5,  che  lascia  all'autorita'  competente  la
decisione  in  materia  di  separazione degli scarichi di processo da
quelli  delle  acque  di  raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in
materia  di acque di prima pioggia nonche' la normativa sui fanghi di
depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.
  Per    tutte    queste   disposizioni   le   autorita'   competenti
scaglioneranno  nel  tempo  le  prescrizioni  autorizzative, dando ai
titolari  delle  attivita'  da  cui originano gli scarichi i tempi di
adeguamento  necessari  nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma
3, del decreto legislativo n. 152/1999.
  4.  L'allegato  B  del  decreto  ministeriale  n.  367/2003 essendo
finalizzato  - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al
raggiungimento degli standard di qualita' per le sostanze pericolose,
integra  il  punto  1.2  dell'allegato  V  del decreto legislativo n.
152/1999,  e  deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi
contenenti  sostanze  pericolose,  individuati  all'art. 34, comma 1,
dello  stesso  decreto.  In  attesa  del  recepimento della direttiva
CE/2000/60   -   che   disciplinera'   dettagliatamente   la  materia
modificando,  se  del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui,
in  particolare,  al  decreto  legislativo  n.  152/1999  (capo III),
nonche'  al  decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo
n. 99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate
nel  predetto  allegato  B  rientra  nelle  facolta'  delle autorita'
competenti,  ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con
le precisazioni di cui al successivo punto 5.
  5.   Per   assicurare   la   necessaria   trasparenza   degli  atti
amministrativi,  ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente
adottata  nelle  autorizzazioni  dovra' essere adeguatamente motivata
sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela,
tenendo  conto  in  particolare della portata del corpo d'acqua e del
carico  massimo  ammissibile  nello  stesso.  Si  ricorda infatti che
l'art.   3   comma   1,  della  predetta  legge  prescrive  che  ogni
provvedimento   amministrativo   deve   essere   motivato  e  che  la
motivazione  deve  indicare  i  presupposti  di  fatto  e  le ragioni
giuridiche  che  hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in  relazione  alle  risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della
decisione  risultano  da  altro  atto dell'amministrazione richiamato
dalla  decisione  stessa,  insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve  essere  indicato  e  reso  disponibile anche l'atto cui essa si
richiama  che,  nel  caso  in  specie,  non  puo' essere che il piano
regionale di tutela delle acque.
  6.  Considerata  l'esigenza  di  assicurare il raggiungimento degli
standard  di  qualita'  della  acque dall'inquinamento delle sostanze
pericolose  con  criteri  di omogeneita' sul territorio, le autorita'
competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di tutela ambientale.
    Roma, 27 maggio 2004
                                                  Il Ministro: Urbani