IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi
                              Dispone:
    1.  I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti
nei modelli per la comunicazione degli stessi e nei modelli M ed N da
utilizzare  per  comunicare  i dati riguardanti i contribuenti tenuti
agli  obblighi  dell'annotazione  separata,  che  costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  Unico  2004,  devono attenersi alle
specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento.
    La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del
medesimo   servizio,   Entratel   o   Internet,   utilizzato  per  la
trasmissione  telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e
sostituti d'imposta.
    La   trasmissione   telematica   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore puo' essere effettuata anche
per  il  tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni.   Non   e'   consentito   effettuare   la
trasmissione telematica tramite le banche e le Poste Italiane S.p.A.
    Motivazioni.
    Il  presente  provvedimento  stabilisce le specifiche tecniche da
adottare   per   la   trasmissione  telematica  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti per l'applicazione degli studi di
settore  e  dei  modelli  M  ed  N  per  la  comunicazione  dei  dati
riguardanti  i  contribuenti  tenuti  agli  obblighi dell'annotazione
separata,   da  utilizzare  per  il  periodo  d'imposta  2003  e  che
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2004.
                       Riferimenti normativi.
    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
      Decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
      Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
      Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art.
2, comma 1);
      Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
    b) Disciplina degli studi di settore:
       Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione
degli studi di settore;
       Legge   23 dicembre   1996,   n.  662  (art.  3,  comma  121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
       Decreto  ministeriale  del  22 marzo  1997:  Modalita'  per la
compilazione    e   l'invio   all'Amministrazione   finanziaria   dei
questionari per gli studi di settore;
       Legge  8 maggio  1998,  n. 146 (art. 13): Norme interpretative
del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, comma 1,
e 14;
       Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: Modalita' per
la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
       Decreto    ministeriale    31 luglio    1998,   e   successive
modificazioni:  Modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle
dichiarazioni   e   individuazione   dei   soggetti   abilitati  alla
trasmissione telematica;
       Decreti  18 febbraio  1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e
19 aprile  2001:  Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
       Provvedimenti   del   Direttore   dell'Agenzia  delle  Entrate
13 aprile  2004:  Approvazione  dei  modelli per la comunicazione dei
dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi di settore
relativi  alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei  servizi  e  delle  attivita' professionali, da utilizzare per il
periodo d'imposta 2003.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 4 giugno 2004
                                                Il direttore: Ferrara