IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003 e 12 febbraio 2004,
con    il   quale   la   validita'   dell'autorizzazione   rilasciata
all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con
decreto 24 gennaio 2003 e' stata prorogata fino al 22 febbraio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»,
allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale
dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Garda»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via
S. Gaetano  n.  74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i
controlli  sulla denomi-nazione di origine protetta olio extravergine
di  oliva  «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE
n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 29 maggio
2003,  1° ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 22 giugno 2004.