IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  465/2004  del
12 marzo   2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  n.  L 77 del 13 marzo 2004, con il quale l'Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta
«Farina  di  Neccio  della Garfagnana», nel quadro della procedura di
cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del 3 luglio 2001 era
stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione  «Farina  di  Neccio  della  Garfagnana»  ai  sensi del
regolamento  CE  n.  535/97,  art.  1,  paragrafo 2, che ha integrato
l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del  28 novembre 2003
l'organismo  di  controllo  «AIAB - Associazione italiana agricoltura
biologica»  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla
denominazione   «Farina   di   Neccio   della   Garfagnana»  protetta
transitoriamente a livello nazionale;
  Vista l'indicazione espressa dall'Associazione castanicoltori della
Garfagnana, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per
svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la
societa'  «AIAB  -  Associazione  italiana agricoltura biologica» con
sede in Firenze, piazza Artom n. 12;
  Considerato   che   l'organismo   «AIAB   -  Associazione  italiana
agricoltura   biologica»  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli
organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria,
appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza
dell'autorizzazione  concessa  all'organismo  di  controllo  «AIAB  -
Associazione   italiana   agricoltura   biologica»  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Farina di Neccio
della Garfagnana»;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo «AIAB -
Associazione  italiana  agricoltura  biologica»  con sede in Firenze,
piazza  Artom  n.  12,  al  controllo  della denominazione di origine
protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» e' fissata in un periodo
di  tre anni a decorrere dal 5 aprile 2004, data di entrata in vigore
del regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 77 del
13 marzo  2004,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione in
parola.