IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  testo  unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il
Governo  e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi
per  la  riforma  del  sistema fiscale statale, in modo che lo stesso
risulti  basato  su  cinque  imposte  ordinate  in  un  unico  codice
denominato «fiscale»;
  Visto  il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma
dell'art.  4  della  citata  legge  n.  80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa'  e  in particolare il
principio  contenuto  nell'art.  4,  comma  1, lettera a) della legge
delega  n.  80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale
di societa' di capitali ed enti commerciali;
  Visti  gli  articoli  da  117  a 129 del predetto testo unico delle
imposte  sui redditi, le cui modifiche sono state apportate dall'art.
1  del  citato  decreto  legislativo  n.  344  del 2003, che attua il
predetto consolidato fiscale nazionale;
  Visto il citato art. 129 del testo unico che rinvia per le relative
disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di
natura non regolamentare;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernente  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle fmanze;
  Considerato   che   occorre  adottare  le  necessarie  disposizioni
applicative   del   regime   di  tassazione  di  consolidato  fiscale
nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Ambito di applicazione e definizioni

  1.   Il  presente  decreto  reca  disposizioni  di  attuazione  per
l'applicazione  di  quelle  contenute negli articoli da 117 a 128 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917; ai fini del
presente decreto:
    a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
    b) i   termini   «controllante»  e  «controllata»,  si  intendono
effettuati  con  riferimento  al  rapporto  di controllo esistente ai
sensi  dell'art.  117  del  testo  unico,  anche tramite soggetti non
aventi  i  requisiti  per  la  tassazione  di  gruppo, ivi compresi i
soggetti  residenti  in  Paesi  che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
    c) i   termini   «consolidante»  e  «consolidata»,  si  intendono
riferiti  rispettivamente  all'ente  o  societa'  controllante e alla
societa'  controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai
sensi dell'art. 117 del testo unico.