IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato «fiscale»; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' e in particolare il principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega n. 80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale di societa' di capitali ed enti commerciali; Visti gli articoli da 117 a 129 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le cui modifiche sono state apportate dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, che attua il predetto consolidato fiscale nazionale; Visto il citato art. 129 del testo unico che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle fmanze; Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto: a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o societa' controllante e alla societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.