IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica
  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 246 del 21
aprile  1993,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi C.S.I. S.p.a.
con  sede  in  Bollate  (Milano)  - via Lombardia n. 20, in relazione
all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate
per  gli  aspetti  concernenti  il  solo  requisito  essenziale  n. 2
«Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  Il  C.S.I.  S.p.a.  con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n.
20,  nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di
tutta   la   legislazione   di  cui  in  premessa  e  ai  fini  della
corrispondente   notifica   alla   Commissione  UE,  all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alle  seguenti  norme tecniche
armonizzate  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza
in caso d'incendio».
  Organismo  di  certificazione, organismo di ispezione e laboratorio
di prova:
    1) EN 13162:2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana
minerale ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    2)  EN  13163:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
polistirene espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    3)  EN  13164:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    4)  EN  13165:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    5)  EN  13166:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    6)  EN  13167:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
vetro cellulare ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    7) EN 13168:2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana
di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    8)  EN  13169:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
perlite espansa ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    9)  EN  13170:2001:  Isolanti  termici  per edilizia. Prodotti di
sughero espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;
    10)  EN  13171:2001:  Isolanti  termici per edilizia. Prodotti di
fibre di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione.
  L'attivita'  complessiva  dell'«Organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  delle normative citate in premessa, sotto la
diretta   responsabilita'   del   rappresentante  legale  dott.  ing.
Pasqualino  Cau  e del direttore tecnico dott. ing. Roberto Zavattari
secondo le rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«Organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«Organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 26 maggio 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi