IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Considerato    che   le   particolari   condizioni   metereologiche
stagionali,   caratterizzate   da   un   innalzamento  anomalo  delle
temperature  e  dei  tassi  di umidita', impongono di intervenire con
tempestivita'  su  tutto  il territorio nazionale al fine di attivare
ulteriori  interventi,  preventivi  e  assistenziali,  necessari  per
prevenire  gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e, in
particolare, delle persone anziane che versano in difficolta' fisiche
e socio-economiche;
  Considerato  che  a  tal  fine  risulta  indispensabile  e  urgente
un'iniziativa  straordinaria e organica anche per verificare l'esatta
entita',  quantitativa  e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli
interventi medesimi;
  Ritenuta  la  necessita'  che le aziende unita' sanitarie locali si
avvalgano  in  ogni  caso  della facolta' di acquisire dalle anagrafi
comunali  della  popolazione residente, ed utilizzino per la predetta
finalita'  di  pubblica utilita', elenchi di tutte le persone di eta'
pari  o  superiore  ad  anni  sessantacinque, senza acquisire il loro
consenso  (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223; articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);
  Rilevato  che  le  ulteriori  iniziative  di formazione, sostegno e
assistenza  prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o
non  autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica   o   domiciliare,   di   telesoccorso,  accompagnamento  e
trasporto,  sono  individuate  dal  predetto codice come attivita' di
rilevante  interesse  pubblico  (art.  73,  comma  1,  lettera b) del
codice;
  Ritenuti  sussistenti  i  presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
                               Ordina:
                               Art. 1.

  1.  Le  amministrazioni  comunali  trasmettono  alle aziende unita'
sanitarie  locali  senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone
di  eta'  pari  o  superiore  ad  anni sessantacinque, iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente.
  2.  Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al  comma  1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni  e  piu'  opportuna  iniziativa volta a prevenire e a monitorare
danni   gravi  e  irreversibili  a  causa  delle  anomale  condizioni
climatiche  legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti
bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
  3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  analogamente,  anche
attaverso   servizi   di   assistenza  economica  o  domiciliare,  di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.