IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma  78,  della  citata  legge  n. 662 del 1996, con il quale si e'
provveduto  al  riordino  della  materia dei giochi e delle scommesse
relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  23 dicembre  1998, n. 504, in
attuazione  dell'art.  1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288,
con  cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  15 febbraio 1999 con il
quale  sono  state  rideterminate  le quote di prelievo sull'introito
lordo   delle   scommesse  ippiche  a  favore  dell'Unione  nazionale
incremento razze equine (UNIRE);
  Visto  il decreto interministeriale del 20 aprile 1999 con il quale
e'  stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi
relativi  alla  raccolta  delle  scommesse  ippiche  al totalizzatore
nazionale e a quota fissa;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma
1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
con  il  quale,  in  sostituzione  del  secondo periodo del comma 16,
dell'art.  22  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e' autorizzato, tra l'altro, a ridurre
l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
n.  2,  del  decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche al totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto
alle  scommesse  ippiche  a quota fissa, della misura percentuale del
corrispettivo  spettante ai concessionari per il servizio di raccolta
delle  scommesse,  nonche' a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di
cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  b), n. 1, dello stesso decreto
legislativo, relativa alla scommessa Tris;
  Considerato  di  dover disporre anche in merito alla raccolta delle
scommesse  di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto
legislativo n. 504 del 1998, in quanto, sebbene relativamente ad esse
la   riduzione  dell'aliquota  di  imposta  sia  gia'  stata  operata
direttamente  dalla  legge, in una misura certa, che non necessita di
ulteriori interventi determinativi, la stessa legge tuttavia richiede
comunque,  in  proposito,  l'adozione di un provvedimento di concerto
dei  Ministri  competenti;  che  conseguentemente i contenuti di tale
provvedimento,   non   dovendo  riguardare  la  determinazione  della
predetta  aliquota,  devono allora esprimersi, quanto a finalita', in
coerenza  con  lo scopo che giustifica l'intera norma di cui all'art.
22,  comma  16,  della  legge  n.  289  del 2002; che questo scopo si
sostanzia,  in  pratica,  nella  realizzazione della destinazione dei
vantaggi   economici,  derivanti  dalla  riduzione  dell'aliquota  di
imposta,  ai  soggetti  che  effettuano  la  raccolta  delle  diverse
tipologie di scommesse considerate dalla norma stessa;
  Considerato  che,  per  le  scommesse a totalizzatore nazionale, su
ciascuna  scommessa  viene applicata la percentuale di prelievo lordo
stabilita  sulla  base  della  tipologia  di  scommessa prescelta dal
giocatore  e  che  sul  prelievo  lordo  vengono calcolati l'aliquota
dell'imposta  unica  ed il corrispettivo per il concessionario, cosi'
da  determinare  in  modo residuale la quota di prelievo da destinare
all'UNIRE;
  Considerato  che,  per  le  scommesse  a  quota  fissa, su ciascuna
scommessa  viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita
sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul
prelievo   lordo,   detratta  l'imposta  unica,  viene  applicata  la
percentuale  di  prelievo  per  l'UNIRE, cosi' da determinare in modo
residuale    la    quota   di   prelievo   da   rendere   disponibile
alternativamente o per le vincite o per il concessionario;
  Considerato  che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore la
percentuale  del  corrispettivo  ai  concessionari  e' stata prevista
nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo
fino  a  Euro 4.131.655,19,  del  34,20  per  cento  per  il  secondo
scaglione  di incasso lordo da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38,
del  30,40  per  cento  per il terzo scaglione di incasso lordo oltre
8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza
dell'aggio  sulle  scommesse  ippiche  a  totalizzatore  rispetto  al
prelievo lordo e' stato pari al 36,38 per cento;
  Considerato   che   applicando   l'aumento   medio  di  4,82  punti
percentuali  previsto  dal  decreto-legge  n. 147 del 2003, il valore
medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore
passa da 36,38 per cento a 41,20 per cento;
  Considerato  che  l'innalzamento  del valore medio dell'aggio sulle
scommesse  a  totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la
riduzione  dell'aliquota dell'imposta al 15,70 per cento, garantendo,
comunque,  il  mantenimento della percentuale media complessiva delle
quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
  Considerato  che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di
5,26  punti  percentuali  del  valore  medio della quota residuale di
prelievo  da  rendere disponibile alternativamente o per le vincite o
per  il  concessionario  si  ottiene  con  la riduzione dell'aliquota
d'imposta  al  15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento
della  percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti
al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
  Ritenuto  di  applicare  l'importo  corrispondente  al valore medio
dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione
di  incasso,  intervenendo  nell'innalzamento  dell'aliquota di aggio
riferita   a   detto   scaglione,   in  cui  sono  presenti  tutti  i
concessionari,  compresi  quelli  il cui incasso lordo raggiunge, nel
corso   dell'anno,   gli   scaglioni   superiori.   In  tal  modo  si
realizzerebbero,  in egual misura, condizioni economiche migliorative
per l'intero settore;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  Dal  1° gennaio  2003,  relativamente  alle  scommesse ippiche,
diverse  dalla  Tris  e  da  quelle ad essa assimilabili, le aliquote
dell'imposta  unica  di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2 del
decreto  legislativo  23 dicembre  1998, n. 504, sono stabilite nella
misura seguente:
    a) per  ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore nazionale e
a  quota fissa: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa.