IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
«settore   industria»   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda,  delle  costruzioni  e di servizi reali) e quelle del «settore
turismo»;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
  Viste  le  delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
  Viste   le  delibere  CIPE  n.  69  del  22 giugno  2000,  punto  2
(sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n.
53   del   4 aprile   2001,  punto  4,  che  demandano  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato la formazione di
specifiche  graduatorie  formate, con i criteri indicati dalle stesse
delibere,  secondo  le  modalita' previste in attuazione dell'art. 1,
comma  2,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   19 dicembre  1992,  n.  488  per  la
concessione  di  agevolazioni  alle  imprese ricadenti nei protocolli
aggiuntivi di alcuni contratti d'area;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Viste  le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516
del  13 dicembre  2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001 e n. 946470 del
5 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del 30 luglio 1999, sulla
riforma  dell'organizzazione  del Governo ed in particolare l'art. 27
che istituisce il Ministero delle attivita' produttive nonche' l'art.
28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive  che  (capo  II,  art.  7,  punto 4, lettera h)
attribuisce  alla  Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001  n.  219, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, recante modifiche al
decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio1988, n.
400 in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'accordo  di  programma  quadro  (APQ) sottoscritto in data
22 dicembre  2003  tra  il  Ministero  dell'economia  e  finanze,  il
Ministero  delle attivita' produttive e la regione Lazio con il quale
sono  stati  resi  disponibili  6.000.000,00 di euro - al lordo delle
spese   da  corrispondere  al  soggetto  istruttore,  individuato  al
successivo comma 9 - per agevolare tramite procedura concorsuale, con
i  criteri e le modalita' previsti ed applicati per gli interventi di
cui  alla  legge  n.  488/1992,  le iniziative proposte dalle imprese
produttrici  nei settori dell'industria e del turismo nell'ambito del
primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro
- Tarquinia;
  Viste  le  comunicazioni  del  24 giugno  2003, del 3 e 15 dicembre
2003,  pervenute  da  parte della provincia di Viterbo in qualita' di
responsabile  unico  del  contratto  d'area  di  Montalto di Castro -
Tarquinia, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n.
900019 del 15 gennaio 2001;
  Viste  la  disponibilita'  e potenzialita' di suoli nell'ambito del
territorio dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia idonei per la
localizzazione  di insediamenti produttivi nei settori dell'industria
e  del  turismo,  nonche'  la  esistenza  delle infrastrutture atte a
soddisfare lo sviluppo locale di cui alle predette comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni - previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n.  415 convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488  -  per  il  bando  del  primo protocollo
aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia fino
all'importo  massimo complessivo risultante tra la differenza di Euro
6.000.000 e l'importo totale delle spese da corrispondere al soggetto
istruttore  per le attivita' di competenza riferite agli investimenti
relativi    al    settore    «industria»    (attivita'    estrattive,
manifatturiere,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore  e  acqua  calda,  delle  costruzioni e di servizi reali) e al
settore  «turismo»  e fissato al giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto.
  2. Il termine finale per il detto bando e' fissato allo scadere del
centoventesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando.
  3.  Sono  ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
promossi  da  imprese  operanti  nel  settore  «industria»  e settore
«turismo», come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria
del  commercio  e  dell'artigianato  rispettivamente  n.  900315  del
14 luglio  2000  e  n.  900516  del  13 dicembre  2000  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  4.   Per   quanto  concerne  le  domande  relative  alle  industrie
alimentari,  delle bevande e del tabacco, ai sensi di quanto disposto
dalla  circolare  n.  900185 del 7 maggio 2002, valgono i limiti e le
condizioni  di  ammissibilita'  fissati dal P.S.R. (Piano di Sviluppo
Rurale)  vigente  alla  data  di  apertura  del bando, fatte salve le
eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire
entro  la  data  di chiusura del bando stesso. Sul sito ministeriale,
dopo  la  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, saranno rese disponibili specifiche schede
che  riportano sinteticamente i criteri ed i limiti di ammissibilita'
gia'  approvati alla apertura del bando. Tali schede saranno altresi'
aggiornate successivamente alla data di chiusura dello stesso bando.
  5.  L'importo  disponibile  per  le  agevolazioni finanziarie, come
definito al comma 1, e' ripartito secondo le seguenti percentuali:
    a) 40% alla graduatoria del «settore industria»;
    b) 60% alla graduatoria del «settore turismo».
  Resta  fermo  che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le
suddette   percentuali,  il  relativo  ammontare  degli  investimenti
agevolabili sara' trasferito all'altro settore, una volta esaurite le
graduatorie del primo settore.
  6.  Le  domande  di  cui  al  comma  1  dovranno riguardare solo la
realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti
territoriali comunali:
    comune di Montalto di Castro;
    comune di Tarquinia.
  7.  E' consentita la facolta' di proporre domanda anche da parte di
imprese che abbiano gia' la disponibilita' di suoli privati che siano
adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento
dell'attivita'    produttiva.    In    tal    caso   l'ammissibilita'
dell'iniziativa  e'  subordinata  all'esito  positivo  della verifica
eseguita  dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneita' e
dell'adeguatezza  delle  infrastrutture  e dei servizi occorrenti per
realizzare  il processo produttivo del progetto esecutivo presentato.
Tale  esito  positivo dovra' risultare in modo chiaro nella relazione
istruttoria  bancaria.  A  tal  fine  le  imprese richiedenti sia del
settore  «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda
dovranno  rendere  specifica  dichiarazione  (allegato  n.  1) da cui
risulti  che l'area prescelta per l'insediamento proposto e' idonea e
dotata  delle  necessarie  infrastrutture  e  servizi  per attuare la
specifica attivita' produttiva oggetto dell'investimento.
  8. Nel caso in cui per l'area destinata all'insediamento produttivo
occorra   acquisire,   per   ottenere  la  concessione  edilizia,  la
variazione  della  destinazione urbanistica e/o il parere previsto da
particolari  vincoli di natura ambientale, culturale, paesaggistica o
di  altra  natura e per tale motivo l'iniziativa sia stata sottoposta
ad  apposita  procedura  di  conferenza  di servizi e/o di accordo di
programma,  si  precisa  che  ai  fini  della istruttoria bancaria la
disponibilita'  del  suolo  puo'  essere  ritenuta  acquisita, stante
l'esistenza  di  idoneo  titolo di possesso o di proprieta' del suolo
stesso  in capo alla azienda proponente l'investimento, qualora entro
la  data  di scadenza del termine fissato dal presente decreto per la
presentazione  delle  domande  di  finanziamento  sia  intervenuta la
chiusura  della  conferenza  di servizi e/o dell'accordo di programma
con  parere  positivo.  Si  precisa, inoltre che qualora, entro e non
oltre  sei  mesi  a  partire dalla data del termine di chiusura della
presentazione  delle  domande  di  cui al precedente comma 2, non sia
intervenuta  la firma dell'accordo di programma, la ratifica da parte
dei  consigli  comunali interessati e la pubblicazione nel bollettino
ufficiale regione Lazio (BURL) del decreto di approvazione con parere
positivo,  dell'accordo  di  programma stesso, le domande interessate
dalla  suddetta  procedura  si intenderanno definitivamente decadute,
indipendentemente  dalle  eventuali  motivazioni del ritardo relative
alla procedura stessa.
  Il   provvedimento   di  concessione  provvisorio  del  contributo,
pertanto,  potra' essere emesso solo alla conclusione della procedura
innanzi descritta.
  9.  Per  la  presentazione  delle  domande  di  cui  al comma 1, si
seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al
punto  5 delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000 e
successive  modifiche  ed integrazioni. Alcuni criteri e modalita' da
seguire sono riportati nell'allegato n. 2 al presente decreto.
  10.  Le  domande devono essere presentate esclusivamente alla banca
concessionaria   Banca   Intesa   Mediocredito  S.p.A.,  sia  per  le
iniziative  proposte  nel  settore  «industria»  che  per  quelle del
settore «turismo».
  11.   La  predetta  banca  concessionaria  curera'  tutte  le  fasi
procedurali,  fino  alla presentazione della documentazione finale di
spesa   per   la   emissione   della   concessione  definitiva  delle
agevolazioni  finanziarie.  La  formazione delle graduatorie avverra'
sulla  base  degli  indicatori  riportati  al  punto 3.7 della citata
circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.
  12.  Le  imprese  proponenti  gli investimenti cureranno l'invio di
copia  della  domanda  al  responsabile  unico  del contratto d'area:
provincia di Viterbo, via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo, entro il
medesimo termine di cui al comma 2.
  13.  Le  richieste di informazioni sulla disponibilita' dei suoli e
per  ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al
protocollo   aggiuntivo   potranno   essere   indirizzate  secondo  i
riferimenti contenuti nell'allegato n. 3 al presente decreto.
  14.  Per  ogni  altro  aspetto  della  procedura  per  il  presente
protocollo  aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si
fara'  riferimento  a quanto disciplinato dalla predetta circolare n.
900019 del 15 gennaio 2001.
  15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e
dalla  circolare  n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente
bando si applicano le modalita' e le procedure di cui alle piu' volte
citate  circolari  n.  900315  del  14 luglio  2000  e  n. 900516 del
13 dicembre  2000,  nonche'  alla  circolare n. 946470 del 5 dicembre
2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano