IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e quelle del «settore turismo»; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni; Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998; Viste le delibere CIPE n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalita' previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni contratti d'area; Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande; Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001 e n. 946470 del 5 dicembre 2003; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera h) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001 n. 219, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo; Visto l'accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 22 dicembre 2003 tra il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero delle attivita' produttive e la regione Lazio con il quale sono stati resi disponibili 6.000.000,00 di euro - al lordo delle spese da corrispondere al soggetto istruttore, individuato al successivo comma 9 - per agevolare tramite procedura concorsuale, con i criteri e le modalita' previsti ed applicati per gli interventi di cui alla legge n. 488/1992, le iniziative proposte dalle imprese produttrici nei settori dell'industria e del turismo nell'ambito del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia; Viste le comunicazioni del 24 giugno 2003, del 3 e 15 dicembre 2003, pervenute da parte della provincia di Viterbo in qualita' di responsabile unico del contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001; Viste la disponibilita' e potenzialita' di suoli nell'ambito del territorio dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia idonei per la localizzazione di insediamenti produttivi nei settori dell'industria e del turismo, nonche' la esistenza delle infrastrutture atte a soddisfare lo sviluppo locale di cui alle predette comunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni - previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia fino all'importo massimo complessivo risultante tra la differenza di Euro 6.000.000 e l'importo totale delle spese da corrispondere al soggetto istruttore per le attivita' di competenza riferite agli investimenti relativi al settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo» e fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. Il termine finale per il detto bando e' fissato allo scadere del centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando. 3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel settore «industria» e settore «turismo», come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato rispettivamente n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, valgono i limiti e le condizioni di ammissibilita' fissati dal P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) vigente alla data di apertura del bando, fatte salve le eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando stesso. Sul sito ministeriale, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno rese disponibili specifiche schede che riportano sinteticamente i criteri ed i limiti di ammissibilita' gia' approvati alla apertura del bando. Tali schede saranno altresi' aggiornate successivamente alla data di chiusura dello stesso bando. 5. L'importo disponibile per le agevolazioni finanziarie, come definito al comma 1, e' ripartito secondo le seguenti percentuali: a) 40% alla graduatoria del «settore industria»; b) 60% alla graduatoria del «settore turismo». Resta fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le suddette percentuali, il relativo ammontare degli investimenti agevolabili sara' trasferito all'altro settore, una volta esaurite le graduatorie del primo settore. 6. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti territoriali comunali: comune di Montalto di Castro; comune di Tarquinia. 7. E' consentita la facolta' di proporre domanda anche da parte di imprese che abbiano gia' la disponibilita' di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attivita' produttiva. In tal caso l'ammissibilita' dell'iniziativa e' subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneita' e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato. Tale esito positivo dovra' risultare in modo chiaro nella relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia del settore «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda dovranno rendere specifica dichiarazione (allegato n. 1) da cui risulti che l'area prescelta per l'insediamento proposto e' idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare la specifica attivita' produttiva oggetto dell'investimento. 8. Nel caso in cui per l'area destinata all'insediamento produttivo occorra acquisire, per ottenere la concessione edilizia, la variazione della destinazione urbanistica e/o il parere previsto da particolari vincoli di natura ambientale, culturale, paesaggistica o di altra natura e per tale motivo l'iniziativa sia stata sottoposta ad apposita procedura di conferenza di servizi e/o di accordo di programma, si precisa che ai fini della istruttoria bancaria la disponibilita' del suolo puo' essere ritenuta acquisita, stante l'esistenza di idoneo titolo di possesso o di proprieta' del suolo stesso in capo alla azienda proponente l'investimento, qualora entro la data di scadenza del termine fissato dal presente decreto per la presentazione delle domande di finanziamento sia intervenuta la chiusura della conferenza di servizi e/o dell'accordo di programma con parere positivo. Si precisa, inoltre che qualora, entro e non oltre sei mesi a partire dalla data del termine di chiusura della presentazione delle domande di cui al precedente comma 2, non sia intervenuta la firma dell'accordo di programma, la ratifica da parte dei consigli comunali interessati e la pubblicazione nel bollettino ufficiale regione Lazio (BURL) del decreto di approvazione con parere positivo, dell'accordo di programma stesso, le domande interessate dalla suddetta procedura si intenderanno definitivamente decadute, indipendentemente dalle eventuali motivazioni del ritardo relative alla procedura stessa. Il provvedimento di concessione provvisorio del contributo, pertanto, potra' essere emesso solo alla conclusione della procedura innanzi descritta. 9. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al punto 5 delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alcuni criteri e modalita' da seguire sono riportati nell'allegato n. 2 al presente decreto. 10. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla banca concessionaria Banca Intesa Mediocredito S.p.A., sia per le iniziative proposte nel settore «industria» che per quelle del settore «turismo». 11. La predetta banca concessionaria curera' tutte le fasi procedurali, fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie. La formazione delle graduatorie avverra' sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001. 12. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area: provincia di Viterbo, via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo, entro il medesimo termine di cui al comma 2. 13. Le richieste di informazioni sulla disponibilita' dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate secondo i riferimenti contenuti nell'allegato n. 3 al presente decreto. 14. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si fara' riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001. 15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalita' e le procedure di cui alle piu' volte citate circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000, nonche' alla circolare n. 946470 del 5 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2004 Il Ministro: Marzano