IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              per i trasporti terrestri e per i sistemi
                      informativi e statistici
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
2 maggio  2001,  n.  277,  che  reca  le  disposizioni concernenti le
procedure  di  omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle
macchine  agricole,  delle  macchine  operatrici  e dei loro sistemi,
componenti ed entita' tecniche;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea,  in  data  21 novembre  1994, e
relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio  1997,  relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE
della  Commissione  dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che
adegua  al  progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ad
integrando  taluni  contenuti  dei  predetti  allegati  A  e B, della
medesima direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio  2001,  con  il  quale  e'  stata  recepita  la direttiva n.
2000/61/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva   n.   94/55/CE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose e successive modificazioni;
  Considerato  che  i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le
norme  tecniche  per  l'approvazione  degli  imballaggi  e dei grandi
imballaggi,  nonche'  l'omologazione  dei  grandi  recipienti  per il
trasporto  alla  rinfusa  (GIR)  destinati  al  trasporto delle merci
pericolose;
  Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 2001
al  comma  2  dell'art.  7  dispone  che le disposizioni applicative,
necessarie  per  dare  attuazione  al  medesimo,  siano  emanate  con
provvedimenti del Dipartimento dei trasporti terrestri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Definizioni e campo di applicazione
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definiscono:
    a) «imballaggi»  i  recipienti  ed  i  contenitori  destinati  al
trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle
prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;
    b) «GIR»  i  grandi  recipienti  per il trasporto alla rinfusa di
merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni
di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;
    c) «grandi  imballaggi»  gli  imballaggi  esterni  contenenti gli
oggetti  o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e soggetti
alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;
    d) «Centri»,  il  centro superiore ricerche e prove autoveicoli e
dispositivi ed i centri prova autoveicoli;
    e) «U.P.»  gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici;
    f) «fabbricanti»,  i  soggetti  -  persone giuridiche o fisiche -
responsabili   della   costruzione   o  del  ricondizionamento  degli
imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.
  2.  Il  presente  decreto  si  applica agli imballaggi, ai GIR e ai
grandi  imballaggi  destinati  al  trasporto di materie pericolose ad
esclusione  di  quelle  della  classe  2  e della classe 7 secondo le
disposizioni dell'ADR.
  3.  Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed
i  grandi  imballaggi sono equiparati alle entita' tecniche di cui al
decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.