IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, che reca le disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ad integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B, della medesima direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, con il quale e' stata recepita la direttiva n. 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose e successive modificazioni; Considerato che i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le norme tecniche per l'approvazione degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonche' l'omologazione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto delle merci pericolose; Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 2001 al comma 2 dell'art. 7 dispone che le disposizioni applicative, necessarie per dare attuazione al medesimo, siano emanate con provvedimenti del Dipartimento dei trasporti terrestri; Decreta: Art. 1. Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definiscono: a) «imballaggi» i recipienti ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR; b) «GIR» i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR; c) «grandi imballaggi» gli imballaggi esterni contenenti gli oggetti o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR; d) «Centri», il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prova autoveicoli; e) «U.P.» gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici; f) «fabbricanti», i soggetti - persone giuridiche o fisiche - responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi. 2. Il presente decreto si applica agli imballaggi, ai GIR e ai grandi imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose ad esclusione di quelle della classe 2 e della classe 7 secondo le disposizioni dell'ADR. 3. Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed i grandi imballaggi sono equiparati alle entita' tecniche di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.