IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante  disposizioni  per  la  difesa  delle  piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni:
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c));
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  Servizio
fitosanitario nazionale:
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue
modificazioni;
  Vista  la  decisione della Commissione n. 2004/4/CE del 22 dicembre
2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare a titolo provvisorio,
misure   d'emergenza   contro   la   propagazione  dello  Pseudomonas
solanacearum  (Smith)  Smith,  causa del marciume bruno della patata,
per quanto riguarda l'Egitto;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, espresso, nella seduta del 15 gennaio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Le  patate  da  consumo  di  Solanum  tuberosum  L.  originarie
dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica
italiana.
  2.  Le  patate  di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da
organismi  nocivi»,  definite  ai sensi dell'art. 2, a condizione che
siano  rispettate  le misure di cui al successivo art. 3, applicabili
ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco
delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i
dati  di  identificazione,  comunicato  dalla  Commissione  europea e
relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti sono valide per la
campagna  d'importazione 2003/2004. Dette misure, inoltre, cessano di
essere   applicate   quando   la   Commissione   dell'Unione  europea
notifichera'  agli  Stati  membri  che  sono  state  confermate  n. 6
intercettazioni  del  batterio Pseudomonas solanacearum in partite di
patate  introdotte  nella  Comunita',  e che le intercettazioni hanno
dimostrato  che  il  metodo  d'identificazione delle «zone indenni da
organismi  nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto
non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del
batterio in questione nella Comunita'.