Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA
                              Alla CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
                              All'ANCE
    Con  circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 sono state fornite
le necessarie indicazioni per l'attuazione della misura richiamata in
oggetto.  Tale  circolare,  al  punto 12, ha previsto una particolare
modalita'  di  prima  applicazione  della  detta  misura riservata ai
programmi   di   investimento   che   hanno  gia'  beneficiato  delle
agevolazioni  per  un  programma  di  investimenti fissi a valere sui
bandi  del  2000  e  del  2001 del settore «industria» della legge n.
488/1992 (rispettivamente 8° e 11° bando).
    Con  circolare  n. 946219 del 7 maggio 2003 sono state introdotte
alcune  modifiche  alla  suddetta  circolare  e  riaperti  i  termini
inerenti  la presentazione delle istanze secondo le modalita' fissate
dal richiamato punto 12.
    Considerata  la disponibilita' di risorse pari a circa 36 milioni
di euro, assegnate alla misura 3 «Formazione per il PIA» e non ancora
impegnate,  al  fine  di  consentirne  il  pieno utilizzo, si ritiene
opportuno  riaprire  i  termini  per  la  presentazione delle istanze
secondo  le modalita' fissate dalle predette circolari, apportando al
testo   della   circolare  n.  1167510  del  28 novembre  2001,  come
modificato  dalla  circolare n. 946219 del 7 maggio 2003, le seguenti
ulteriori modifiche e integrazioni.
    Il punto 12.1 e' cosi' sostituito:
      possono  accedere  alle  agevolazioni  previste  dal  Programma
Operativo Nazionale - Misura 3 «Formazione per il PIA», limitatamente
agli  incentivi alla formazione di cui ai punti 1.1, lettera b), 3.3,
4.2,  5.2,  8.3,  9.3,  9.5,  9.6,  10.1  e  11.1,  le imprese, i cui
programmi  di  investimento  (con  esclusione  dei  progetti  >= a 50
milioni  di  euro)  sono  stati  agevolati  e ritenuti ammissibili al
cofinanziamento, a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006,
sui bandi 8° ed 11° della legge n. 488/1992; possono inoltre accedere
alle  agevolazioni  le  imprese  i cui programmi di investimento sono
stati  agevolati  e  ritenuti  ammissibili  al  cofinanziamento sopra
citato,  sul 4° bando della legge n. 488/1992, elencati nell'allegato
B della presente circolare.
    La  domanda  di  agevolazione  per  ottenere  gli  incentivi alla
formazione   e'   limitata   solo   ai   programmi,   ammissibili  al
cofinanziamento  del  F.E.S.R,  che  abbiano  previsto  un incremento
occupazionale  di  almeno un'unita' rispetto all'esercizio precedente
alla presentazione delle domande.
    Il punto 12.3 e' cosi' sostituito:
      le risorse finanziarie disponibili per la presente applicazione
sono  al  momento  individuate in 20 milioni di euro, oltre eventuali
ulteriori  risorse  rivenienti  dalla Misura 3, e saranno impegnate a
partire  dalla  graduatoria  (speciale  e  ordinaria)  del  4°  bando
«Industria»  e  successivamente,  fino  ad esaurimento delle risorse,
utilizzando,  rispettivamente,  la graduatoria (speciale, ordinaria e
«grandi progetti») dell'8° e 11° bando «Industria».
    Ai fini della concessione delle agevolazioni viene data priorita'
nell'assegnazione  delle  risorse finanziarie disponibili, secondo le
modalita'   definite   nel  precedente  paragrafo,  ai  programmi  di
formazione  coerenti  con  il criterio di pari opportunita' di genere
esplicitato nell'allegato A della presente circolare.
    Il punto 12.4 e' cosi' sostituito:
      le  attivita'  formative agevolate, fermo restando l'obbligo di
avvio delle stesse, pena la revoca delle agevolazioni, entro sessanta
giorni  dalla  data  del relativo decreto di concessione provvisoria,
devono concludersi rispettando la seguente tempistica:
        progetti  agevolati  a  valere sul 4° bando legge n. 488/1992
«Industria»:  entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione
provvisoria;
        progetti  agevolati  a  valere  sull'8°  e 11° bando legge n.
488/1992  «Industria»  (due  quote): entro dodici mesi dalla data del
decreto di concessione provvisoria;
        progetti  agevolati  a  valere  sull'8°  e 11° bando legge n.
488/1992  «Industria»  (tre  quote): entro dodici mesi dalla data del
decreto   di   concessione   provvisoria  ovvero  entro  la  data  di
ultimazione del programma di investimento.
    La dichiarazione di avvio delle attivita' formative dovra' essere
presentata  utilizzando  lo  schema  di  cui  all'allegato  n. 10-bis
comprensivo  di  una  attestazione  delle  spese sostenute in fase di
avvio delle suddette attivita'.
    Con  riferimento  al  punto 3.3, al fine di aumentare l'efficacia
delle  attivita' formative, a norma del regolamento (CE) n. 1784/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al
Fondo  Sociale  Europeo,  viene  aggiunto, dopo la lettera l), quanto
segue:
      m) misure  dirette  alla  prestazione ai beneficiari di servizi
per l'assistenza a familiari.
    Tali  misure possono essere realizzate direttamente dalle imprese
beneficiarie  o  da  persone  fisiche  o  giuridiche  con particolari
competenze professionali in tali ambiti.
    Con  riferimento al punto 4.2 viene aggiunto, dopo la lettera f),
quanto segue:
      g) costi  derivanti  dalla  promozione  di misure specifiche di
sostegno  (di  cui  al precedente punto 3.3, lettera m), nella misura
massima  del  5%  del totale delle spese ammissibili per le attivita'
formative.
    Alla fine del punto 11.1 e' aggiunta la seguente frase:
      il  Ministero  procede  alla  revoca  totale delle agevolazioni
concesse   qualora,   a  conclusione  dell'attivita'  formativa,  sia
accertato il mancato rispetto, nelle modalita' indicate, del criterio
di cui al punto 12.3 secondo paragrafo.
    Nell'allegato  n.  3  viene  aggiunto, dopo la lettera f), quanto
segue:
      g) costi  derivanti  dalla  promozione  di misure specifiche di
sostegno.
    Per  costi  derivanti  dalla  promozione  di misure specifiche di
sostegno  dirette  alla  prestazione  ai  beneficiari  di servizi per
l'assistenza  a  familiari,  si intendono quei costi che, a norma del
regolamento  (CE)  n.  488/2004  della Commissione del 10 marzo 2004,
sono direttamente connessi all'attuazione dell'attivita' formativa.
    Gli  allegati  5,  9  e  10 sono sostituiti dagli allegati 5-bis,
9-bis e 10-bis della presente circolare.
    I  termini  per  la presentazione delle nuove istanze, da inviare
alla   medesima   banca  concessionaria  presso  la  quale  e'  stata
presentata  la  domanda  gia'  agevolata  ai  sensi  della  legge  n.
488/1992,  sono  fissati  a partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
e fino al quarantesimo giorno successivo.
    Per  quanto non modificato dalla presente circolare, si applicano
le  disposizioni  della  citata  circolare n. 1167510 del 28 novembre
2001.
      Roma, 11 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Marzano