IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Colli di Parma» in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche; Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2002, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» intesa ad ottenere l'inclusione di parte del territorio amministrativo del comune di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»; Viste la risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, nel corso della quale, da parte della Federazione provinciale coltivatori diretti di Parma, e' stata avanzata richiesta di inclusione di alcuni territori dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma, nella zona di produzione sopra citata; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle sopracitate istanze; Vista la relazione della commissione tecnica costituita dalla regione Emilia-Romagna e dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione di parte del territorio del comune di Neviano degli Arduini e di una parte ulteriore del territorio dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma»; Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 27 maggio 2004; Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento di parte del territorio del comune di Neviano degli Arduini e di una parte ulteriore del territorio dei comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto direttoriale 7 ottobre 2002, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.