IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Colli  di  Parma»  ed  e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio per la tutela dei vini
«Colli di Parma» in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Colli  di  Parma», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche;
  Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2002, recante modificazione
al disciplinare di produzione sopracitato;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Colli  di  Parma» intesa ad
ottenere  l'inclusione  di  parte  del  territorio amministrativo del
comune di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, nella zona di
produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Parma»;
  Viste  la  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernenti  la
predetta  istanza,  nel corso della quale, da parte della Federazione
provinciale coltivatori diretti di Parma, e' stata avanzata richiesta
di  inclusione  di  alcuni  territori  dei  comuni  di Traversetolo e
Lesignano  de' Bagni, in provincia di Parma, nella zona di produzione
sopra citata;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulle
sopracitate istanze;
  Vista  la  relazione  della  commissione  tecnica  costituita dalla
regione  Emilia-Romagna  e  dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche,  in  merito  alla  sussistenza  dei  requisiti
previsti  per  l'inclusione  di  parte  del  territorio del comune di
Neviano  degli  Arduini  e  di una parte ulteriore del territorio dei
comuni di Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma»;
  Vista  la  delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio
di tutela dei vini «Colli di Parma»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulle predette istanze e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata dei vini «Colli di Parma» formulati dal Comitato
stesso nella riunione del 27 maggio 2004;
  Ritenuto  di dover accogliere le istanze degli interessati relative
all'inserimento  di  parte del territorio del comune di Neviano degli
Arduini  e  di  una  parte  ulteriore  del  territorio  dei comuni di
Traversetolo e Lesignano de' Bagni nella zona di produzione delle uve
atte  a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli
di Parma»;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Colli di Parma»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Colli  di  Parma»,  approvato  con decreto
direttoriale  7 ottobre  2002,  e'  sostituito  per  intero dal testo
annesso  al  presente  decreto  le  cui  misure  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2004.