IL CAPO DELLA DIREZIONE V
              valutazione antiriciclaggio ed antiusura
  Vista la legge 7 mano 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di  usura  e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il
Ministro  del  tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei  cambi,  rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese,  escluse  quelle  per  imposte e tasse, riferito ad anno degli
interessi  praticati  dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla
Banca  d'Italia  ai  sensi  degli  articoli 106  e  107  del  decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura»;
  Visto   il  proprio  decreto  del  18 settembre  2003,  recante  la
«classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari»;
  Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 17 marzo 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano   dei  cambi  il  compito  di  procedere  per  il  trimestre
1° gennaio  2004-31 marzo  2004  alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo 1° gennaio 2004-31 marzo 2004 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del   valore   medio   del   tasso   applicato   alle  operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio
direttivo  della  Banca  Centrale  Europea, la cui misura sostituisce
quella  del  tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto legislativo numero n. 29/1993 e successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  l° gennaio  2004-31 marzo  2004,  sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.