IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Galli  Romina  Maria,
cittadina  italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«odontologa»  conseguito  in  Argentina,  ai fini  dell'esercizio  in
Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione  del 5 marzo 2003 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
13 gennaio  e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato  decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito della quale la
sig.ra Galli Romina Maria e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «odontologa»  rilasciato in data 26 maggio 1999
dall'Universidad  Nacional  de  La  Plata  -  Facultad de Odontologia
(Republica  Argentina)  alla  sig.ra  Galli  Romina  Maria, cittadina
italiana,  nata  a  Juan  Fernandez  -  Buenos  Aires  (Argentina) il
6 novembre   1975,   e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2.  La  dott.ssa Galli Romina Maria e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 maggio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola