Alle  Direzioni regionali e provinciali
                              del lavoro
                              All'INPS Direzione centrale ispettorato
                              All'INAIL       Direzione      centrale
                              ispettorato
                              All'ENPALS    Direzione    generale   -
                              Servizio contributi e vigilanza
                              All'INPGI  Direzione per la riscossione
                              dei contributi e vigilanza
                              All'IPSEMA Direzione per la riscossione
                              dei contributi e vigilanza
                              All'ENASARCO    Unita'    organizzativa
                              vigilanza e coordinamento
                              e p.c.
                              All'Agenzia   delle  entrate  Direzione
                              centrale accertamento
                              Comando   Carabinieri  ispettorato  del
                              lavoro
                              Comando   Generale   della  Guardia  di
                              finanza
                              Alla  Direzione  generale per la tutela
                              delle condizioni di lavoro
                              Al SECIN
                              Alla provincia autonoma di Bolzano
                              Alla provincia autonoma di Trento
                              Alla   regione   Siciliana  Assessorato
                              lavoro e previdenza sociale Ispettorato
                              regionale del lavoro
  Il  decreto  legislativo  del  23 aprile  2004,  n.  124, introduce
nell'ordinamento  una  organica  riforma  dei servizi di vigilanza in
materia  di  lavoro,  in attuazione della delega legislativa prevista
dall'art.   8,   legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  con  particolare
riferimento   all'organizzazione   complessiva   e  al  coordinamento
dell'attivita' ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia
di   lavoro  e  legislazione  sociale,  nonche'  di  quelli  comunque
impegnati  sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare,  per  profili  diversi  da  quelli  di ordine e sicurezza
pubblica.
  Il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo
della  Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento
delle  attivita' ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo
n.   124/2004   e   della   Commissione   centrale  di  coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza,  assume, nel rispetto delle competenze
affidate  alle  regioni  e  alle  province autonome, le iniziative di
contrasto  al lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su
tutto  il  territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di
livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti diritti civili e
sociali,  anche  promuovendo l'osservanza complessiva della normativa
di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei
contratti collettivi e della disciplina previdenziale.
  La  Direzione  generale assume compiti di direzione delle attivita'
ispettive,   fornisce  direttive  operative  e  svolge  attivita'  di
coordinamento  nella  vigilanza  della  predetta materia, assicurando
l'esercizio  unitario  dell'attivita'  ispettiva  di  competenza  del
Ministero   del   lavoro   e   degli   Enti   previdenziali,  nonche'
l'uniformita' di comportamento dei relativi organi di vigilanza.
        Compiti delle Direzioni regionali del lavoro (art. 4)
  Alle  Direzioni  regionali  del  lavoro  (DRL) spetta il compito di
coordinare sul relativo territorio regionale l'attivita' di vigilanza
in  materia, individuando linee operative e priorita' di azione sulla
base   delle   direttive  emanate  dalla  Direzione  generale,  anche
conformemente  agli  indirizzi  e  agli  obiettivi  individuati dalla
Commissione centrale di coordinamento.
  I   Direttori   regionali,   nello   svolgere   tale  attivita'  di
coordinamento,  privilegiano  un  confronto  diretto e costante con i
Direttori   regionali   degli   Enti  previdenziali  e  assicurativi,
favorendo  ogni  ulteriore  attivita' di consultazione e di dialogo e
comunque  con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni
tre mesi.
  Quanto   alla   composizione   della   Commissione   regionale   di
coordinamento,   istituita  con  decreto  del  Direttore  della  DRL,
l'individuazione   delle   rappresentanze   sindacali  competenti  ad
effettuare  la  designazione  dei  rispettivi rappresentanti avviene,
nell'ambito di quelle comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale,  fra  le  organizzazioni  che  a  livello  regionale hanno
maggiore rappresentativita'.
       Compiti delle Direzioni provinciali del lavoro (art. 5)
  Alle  Direzioni  provinciali  del lavoro (DPL) spetta il compito di
coordinare,  nell'ambito  territoriale  di competenza, l'attivita' di
vigilanza  in  materia  di  lavoro e legislazione sociale fornendo le
direttive  necessarie  a  razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al
fine   di  evitare  duplicazioni  di  interventi  ed  uniformarne  le
modalita' di esecuzione.
  Al  fine  di  garantire  una  piu'  integrata  ed  efficace  azione
complessiva  di  contrasto  del lavoro irregolare sul territorio e di
evitare  duplicita'  di  interventi, deve ravvisarsi, anche a livello
provinciale,  l'opportunita'  di  mantenere costanti rapporti con gli
Enti   impegnati   nell'attivita'   di   vigilanza,  con  particolare
riferimento a INPS e INAIL.
  In  tal  senso,  sulla  base  delle indicazioni fornite dalle DRL e
dalle  Commissioni  regionali,  si  ritiene  opportuno  favorire ogni
attivita'  di  consultazione  e  di  dialogo  con  tutti  i  soggetti
interessati,  da  realizzarsi in particolare mediante incontri almeno
trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonche' degli
altri Enti previdenziali.
  In  ogni  caso  in  cui  sia  necessario  attivare  un piu' stretto
coordinamento  operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di
contrasto   al  lavoro  irregolare,  sono  convocati  i  CLES,  nella
composizione  prevista  dal  decreto  legislativo  n.  124/2004,  che
sostituiscono    operativamente   le   commissioni   provinciali   di
coordinamento  della  vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno
precisare  che  la  partecipazione al CLES del Comandante provinciale
della  Guardia  di  finanza,  del  rappresentante degli Uffici locali
dell'Agenzia   delle  entrate  e  del  presidente  della  Commissione
provinciale  per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art.
78, comma 4, della legge n. 448/1998, e' conseguenza automatica della
previsione   normativa  e  non  necessita  di  alcun  ulteriore  atto
amministrativo.
  A  tali  organismi  spetta,  infatti,  il  ruolo  di  supporto  del
Dirigente,  supporto  che nelle rispettive sedi nazionale e regionali
e'  riservato  alle  apposite  Commissioni  centrale  e  regionali di
coordinamento.
  Inoltre  i  CLES  dovranno  redigere  un rapporto trimestrale sullo
stato  del  mercato  del  lavoro  e  sui  risultati  della  attivita'
ispettiva  nella  provincia  di  competenza,  anche avvalendosi degli
esiti dell'attivita' delle Commissioni per l'emersione del lavoro non
regolare.
  Ogni anno dovra' essere, altresi', redatta una relazione di sintesi
sull'attivita' svolta.
  Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL
che,  a  loro  volta,  trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione
generale per le valutazioni complessive.
  Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES
potranno  articolarsi  in sottocommissioni operative che procederanno
alla necessaria attivita' di raccolta dati e alla istruttoria di tali
documenti.
  Si  ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma
restando  la  propria  autonomia  decisionale  e  le sue prerogative,
consulti  i responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del
lavoro, nonche' dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici
e  le segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione
all'interno dei CLES.
                    Personale ispettivo (art. 6)
  Nulla  muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle
funzioni  di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale
da  parte  del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonche' del
personale  di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per
i   quali   sussiste   la   contribuzione   obbligatoria  nell'ambito
dell'attivita'  di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali
e contributivi.
  Il  personale  ispettivo  in  forza presso le direzioni regionali e
provinciali  del  lavoro,  nei limiti del servizio cui e' destinato e
secondo  le  attribuzioni  conferite  dalla  normativa vigente, opera
anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
  Ove  in  occasione della attivita' ispettiva si riscontri, da parte
del  personale  di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza
di  un  reato  perseguibile  d'ufficio,  le  comunicazioni  di  legge
andranno  effettuate  direttamente all'Autorita' giudiziaria ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale.
  Restano   evidentemente  fermi  i  poteri  di  contestazione  degli
illeciti  amministrativi  in  capo a tutto il personale di vigilanza,
indipendentemente  dal  possesso  della  qualifica  di  Ispettore del
lavoro, delle DRL e delle DPL, nonche' degli Enti previdenziali.
       Competenze delle Direzioni del lavoro (articoli 7 e 8)
  Le  Direzioni  del  lavoro  hanno competenza generale in materia di
vigilanza  sulla  tutela  dei  rapporti  di  lavoro e di legislazione
sociale ovunque sia prestata attivita' lavorativa, prescindendo dalla
specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti.
  Al  personale  delle  DPL  e' affidato anche il compito di svolgere
attivita'  di  prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della
normativa  lavoristica  e  previdenziale,  su  questioni di rilevanza
generale,  nonche'  sulle  novita' legislative e interpretative. Tali
iniziative  sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso
con  i  CLES  e  con  le  Commissioni regionali e provinciali, che ne
stabiliscono le modalita' di svolgimento.
  Le  problematiche  trattate nel corso di tali attivita' non possono
riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di
interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti
del  lavoro  e  delle altre figure professionali di cui alla legge n.
12/1979.
  Nel  corso  di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso
le  aziende,  il  personale,  ove  rivesta  qualifica  ispettiva, non
esercita  funzioni di vigilanza ne' puo' svolgere alcuna attivita' di
accertamento.
  L'attivita'  informativa,  promozionale  e  preventiva  puo' essere
svolta, altresi', nel corso dell'attivita' ispettiva qualora emergano
profili   di  inosservanza  e  di  non  corretta  applicazione  della
normativa,  in  assenza  di  rilievi  sanzionatori  di  tipo penale o
amministrativo.
  Anche  in  queste  situazioni,  il personale ispettivo puo' fornire
chiarimenti    e    indicazioni   operative   che   devono   fondarsi
esclusivamente  su  circolari  e su posizioni ufficiali del Ministero
del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).
  Sulla  base  di  una  apposita  convenzione,  il  cui  schema sara'
definito  da successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e
le  DRL  e  DPL  e  gli  Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro,
potranno  svolgere  attivita'  di  informazione  ed aggiornamento nei
confronti  di  enti,  datori di lavoro ed associazioni a cura e spese
degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto decreto.
  La   disciplina   sopra   descritta  non  trova  applicazione  sino
all'emanazione  del  decreto  ministeriale  che  stabilira' lo schema
delle convenzioni e i relativi profili economici.
                   Diritto di interpello (art. 9)
  Il  diritto  di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici,
associazioni di categoria e ordini professionali.
  Tale  facolta' consiste nella possibilita' di porre alle DPL e agli
Istituti  previdenziali  quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative, nelle materie di rispettiva competenza.
  Tali  quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via
telematica,  dovranno  essere  istruiti  rispettivamente  dalle DPL e
dagli  Istituti  previdenziali  destinatari  degli  stessi  e  quindi
tempestivamente inviati alla Direzione generale corredati da apposita
relazione.
  Per  quanto  sopra  precisato,  in  relazione  a  tale  particolare
procedura,  le  DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno
dare  seguito  a  quesiti  di  carattere particolare o proposti dalle
singole aziende.
  Peraltro  ogni  attivita'  di carattere «informativo» nei confronti
delle  aziende  e dei lavoratori puo' continuare ad essere svolta dal
personale  ispettivo,  senza  che  tale  attivita'  possa integrare i
requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai
professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.
  Fermi  restando  gli  effetti  civili  fra  le parti e le eventuali
conseguenze  sul  piano  previdenziale,  nel caso in cui il datore di
lavoro  provveda  ad  adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta
all'interpello,  tale comportamento adesivo va valutato ai fini della
sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione
degli  illeciti  amministrativi  (art.  3  della  legge  n. 689/1981)
nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
  Si  fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della
Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.
       Razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza (art. 10)
  In  attesa  del decreto ministeriale che stabilira' le modalita' di
attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di
evitare  duplicazione  di  interventi  ispettivi in materia di lavoro
previdenza  e  assistenza  sociale,  tutti  gli  organi  di vigilanza
interessati  provvedono  con  la  massima  tempestivita' a comunicare
reciprocamente i nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo
modalita' definite sulla base di intese raggiunte a livello regionale
o provinciale.
  Tali  comunicazioni  vanno  effettuate  mediante indirizzo di posta
elettronica  riservato  ad  uso  dei Dirigenti e dei Responsabili dei
servizi   ispettivi   di   DPL,   INPS,  INAIL  e  degli  altri  Enti
previdenziali interessati.
  Nell'ottica di un maggior coordinamento e cooperazione, i Direttori
delle  DRL  istituiscono Gruppi di intervento straordinario in ambito
regionale,  nel  rispetto  delle  direttive della Direzione generale,
d'intesa  con  il Comando nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del
lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.
  Il  coordinamento  del  gruppo  e'  affidato,  dal  Dirigente o dal
responsabile  del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori
del lavoro che lo compongono.
  Nelle  more  della  attuazione  del  modello  unificato  di verbale
ispettivo,  che  costituisce  uno  strumento  unitario di rilevazione
degli  illeciti,  si sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art. 10
per  il  quale  i  verbali di accertamento del personale che effettua
vigilanza  costituiscono  fonte  di  prova in ordine agli elementi di
fatto   acquisiti  e  documentati  e  possono  essere  reciprocamente
utilizzati  per  l'adozione  di  eventuali provvedimenti sanzionatori
amministrativi e civili di competenza dei relativi organi ispettivi.
  L'utilizzabilita'  diretta  delle  acquisizioni effettuate dai vari
organi  di  controllo  risulta  infatti  conforme ai principi di buon
andamento  ed  efficacia  della  pubblica  amministrazione, in quanto
rende   possibile,   ai   fini   della   adozione  dei  provvedimenti
sanzionatori,  l'utilizzazione  degli  elementi  acquisiti in sede di
vigilanza  anche  da  altri  soggetti  purche'  tali  elementi  siano
contenuti nei verbali di accertamento che, come e' noto, godono tutti
della  medesima  fede  privilegiata  (cfr. ex multis, Cass. Sez. Civ.
dell'11 giugno 2001, n. 7832).
                 Conciliazione monocratica (art. 11)
  La  conciliazione  monocratica  rappresenta  un  istituto di sicuro
impatto  nell'ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del
lavoro, anche per lo svolgimento della attivita' ispettiva cosi' come
riformata dal decreto legislativo n. 124/2004.
  In effetti, tale conciliazione puo' trovare applicazione proprio in
quanto la mera presentazione di una richiesta di intervento o il solo
accesso  in  azienda,  con riferimento alla conciliazione contestuale
all'ispezione,  non  vincolano l'organo ispettivo in quanto non si e'
ancora  proceduto  ad  alcun  accertamento  in  ordine alla effettiva
esistenza  o  alla  veridicita'  delle situazioni e delle circostanze
comunque rappresentate.
  D'altro  lato, la conciliazione monocratica puo' attivarsi soltanto
quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente
rilevanti,   in   quanto   in   tal   caso  e'  necessario  procedere
all'accertamento ispettivo.
  La  conciliazione puo' attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il
lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare
di  un  rapporto  di  lavoro  autonomo  (es.  contratto  a progetto o
collaborazione coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al
decreto legislativo n. 276/2003).
  Nel  caso di rapporti certificati non e' invece possibile procedere
mediante  conciliazione  monocratica  in  quanto, in questo caso, chi
intende  presentare  ricorso giurisdizionale contro la certificazione
deve  previamente  rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di
certificazione  per  espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 410 del codice di procedura civile.
  Due  sono  le  forme  in  cui  la  conciliazione  monocratica  puo'
concretamente svilupparsi:
    (a)  preventiva  =  a  fronte  di  una  richiesta  di  intervento
ispettivo da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che
lo  rappresenta,  pervenuta  anche  precedentemente al 27 maggio 2004
(data  di  entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004), la
DPL  territorialmente  competente,  «mediante un proprio funzionario,
anche  con  qualifica  ispettiva»,  ha  la facolta' di procedere alla
convocazione   degli  interessati  per  effettuare  un  tentativo  di
conciliazione  fra  prestatore  e  datore  di  lavoro quando emergono
«elementi per una soluzione conciliativa della controversia»;
      (b)  contestuale  =  nel  corso dell'espletamento di un accesso
ispettivo,  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza,  il personale
ispettivo  puo'  procedere  a raccogliere il consenso delle parti per
effettuare  un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate
dalle  quali  emergono «elementi per una soluzione conciliativa della
controversia»,  dandone  notizia  alla  DPL  di appartenenza mediante
apposita   relazione   ai   fini   dell'attivazione  della  procedura
conciliativa.
  In  primo  luogo va chiarito che puo' procedersi alla conciliazione
monocratica   se  le  questioni  che  rilevano  attengono  a  diritti
patrimoniali   del  lavoratore,  siano  essi,  indifferentemente,  di
origine contrattuale o legale.
  La conciliazione monocratica preventiva, peraltro, puo' avere luogo
anche  in  occasione  di  richieste di intervento plurime o multiple,
vale  a  dire  che  coinvolgano  piu'  lavoratori, purche' le singole
posizioni individuali vengano considerate separatamente, ciascuna per
la propria specifica.
  Ferma   restando   la  discrezionalita'  del  Dirigente  della  DPL
nell'individuazione    dei    singoli   soggetti,   i   «conciliatori
monocratici»  sono  scelti  sia  tra  i  funzionari  con  adeguata  e
specifica  professionalita'  maturata  in  tale  ambito,  sia  tra  i
funzionari  in  possesso della qualifica ispettiva in quanto idonei a
trattare  la  fattispecie  da  conciliare nell'ottica di un possibile
seguito ispettivo.
  Quanto  alla  conciliazione  monocratica preventiva si precisa che,
valutata  dalla  DPL  la  possibilita'  di  esperire la procedura, il
funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a se',
nel   piu'  breve  tempo  possibile,  tenuto  conto  delle  finalita'
deflattive dell'istituto.
  Nella   lettera  di  convocazione,  inviata  con  raccomandata,  si
provvede  ad  avvertire  le  parti  circa  la  possibilita'  di farsi
assistere   durante   la   procedura   di   conciliazione  da  propri
rappresentanti  sindacali,  ovvero  da  consulenti del lavoro o dagli
altri  professionisti  abilitati  di  cui  alla legge n. 12/1979, cui
abbiano conferito un mandato specifico.
  In  caso  di  accordo,  il  verbale,  sottoscritto dal funzionario,
acquisisce  piena  efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a
condizione  che  il datore di lavoro provveda al pagamento integrale,
nel  termine stabilito nel verbale di accordo, sia delle somme dovute
a  qualsiasi  titolo  al  lavoratore,  sia  al  versamento totale dei
contributi  previdenziali  e dei premi assicurativi determinati sulla
base  della  legislazione  vigente  ma  con  riferimento  alle  somme
concordate in sede di conciliazione.
  In  particolare,  s'intende  evidenziare  che  il  riferimento alle
«norme  in  vigore»  (art.  11,  comma  4) e' da intendersi anche con
riguardo  al  rispetto dei minimali contributivi cosi' come stabiliti
dalla   legge,   pertanto  qualora  l'accordo  in  sede  conciliativa
monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore
ai  minimali  contrattuali,  ai  fini  previdenziali il computo degli
oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento
ai  minimali  di  legge,  se  l'importo  oggetto  di conciliazione e'
inferiore ai predetti minimali.
  Inoltre, per quanto concerne l'ipotesi di una rateazione del debito
previdenziale,  l'effetto  estintivo  e'  connesso  alla verifica del
pagamento   delle   spettanze   retributive   al  lavoratore  e  alla
comunicazione,  da  parte  degli Istituti competenti, della effettiva
ammissione   al   pagamento   rateale  del  debito  con  attestazione
dell'avvenuto versamento della prima rata.
  Quanto  poi  alla  conciliazione  monocratica contestuale nel corso
della  attivita'  di  vigilanza,  si  segnala  che  la procedura puo'
attivarsi  nelle  ipotesi  gia'  evidenziate di questioni riguardanti
diritti  patrimoniali  dei  lavoratori, che non presentino profili di
rilevanza  sanzionatoria di tipo penale, soltanto quando il personale
ispettivo,   valutate   le  circostanze  di  fatto  e  di  diritto  e
considerato  il  comportamento delle parti, verifichi l'esistenza dei
presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle questioni,
salvo   ovviamente  che  abbia  gia'  acquisito  oggettivi,  certi  e
sufficienti   elementi   di  prova  delle  violazioni  amministrative
correlate.
  La   conciliazione   contestuale  puo'  essere  avviata  fino  alla
emanazione    di    un    qualsiasi    provvedimento   amministrativo
sanzionatorio.
  Si   ritiene   di   dover  precisare,  inoltre,  che  nel  caso  di
assegnazione   di   una   richiesta   di  intervento  non  ammessa  a
conciliazione   monocratica   preventiva,   il   personale  ispettivo
assegnatario   della  stessa  non  potra'  procedere  ad  avviare  la
conciliazione contestuale successivamente all'accesso ispettivo.
  In   entrambe   le   fattispecie   di   conciliazione  monocratica,
l'attivazione della procedura interrompe i termini di cui all'art. 14
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  fino alla conclusione del
procedimento  conciliativo,  vale  a dire, in caso di esito positivo,
fino  al  momento  del  pagamento  delle  somme  al  lavoratore e del
versamento  dei contributi e premi a INPS e INAIL, fatto salvo quanto
sopra specificato in materia di rateazione del debito previdenziale.
  Si  segnala,  peraltro,  che  l'accertamento  ispettivo prosegue se
l'accordo  non  e'  raggiunto,  ovvero  se anche una sola delle parti
convocate  non  si  sia  presentata,  o  ancora  se,  nell'ipotesi di
un'attivita'  di  vigilanza  gia'  avviata,  entrambe  le  parti  non
acconsentono alla conciliazione.
  Da   ultimo   si  precisa  che  nella  procedura  di  conciliazione
monocratica  contestuale la pratica viene assegnata, per il tentativo
di  conciliazione,  preferibilmente  al  medesimo  funzionario che ha
proceduto all'ispezione.
  Infine,  anche  in  considerazione  della peculiare struttura della
conciliazione  monocratica,  in  cui rileva la volonta' non assistita
del   lavoratore,   contrariamente   a   tutte   le  altre  forme  di
conciliazione  previste dall'ordinamento, il funzionario conciliatore
puo' non procedere a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo
manifestato  dalle  parti,  nei  soli casi in cui risulti evidente la
mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte
del lavoratore.
                    Diffida accertativa (art. 12)
  La  previsione  di  cui all'art. 12 consente al personale ispettivo
delle DPL di «diffidare», in sede di indagine ispettiva, il datore di
lavoro  a  corrispondere  direttamente  al  lavoratore  le  somme che
risultino   accertate   quali  crediti  retributivi  derivanti  dalla
corretta  applicazione  dei  contratti  individuali  e  collettivi di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative,  nei  limiti  della  loro  efficacia  soggettiva, in
applicazione  di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 124/2004.
  Pertanto,  in  primo luogo, l'organo di vigilanza ha la facolta' di
procedere   ad   impartire   una  diffida  accertativa,  valutate  le
circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati
dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti.
  A  tal  proposito,  in  particolare, va sottolineato che l'adozione
della  diffida  accertativa  appare  possibile  anche nell'ambito dei
rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa
e  lavoro  a  progetto),  almeno  in  tutte  quelle  ipotesi  in  cui
l'erogazione  dei  compensi  sia  legata  a  presupposti  oggettivi e
predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine
alla  verifica  dell'effettivo  raggiungimento  o  meno dei risultati
dell'attivita'.
  In   particolare,   con  riguardo  alle  ipotesi  di  conciliazione
monocratica in sede ispettiva, l'organo di vigilanza potra' procedere
a  diffidare  il  datore  di  lavoro  quando avra' acquisito elementi
obiettivi,  certi  e  idonei a determinare il calcolo delle spettanze
patrimoniali del lavoratore, potendo altrimenti acquisire il consenso
delle parti ad una conciliazione monocratica.
  In  seguito  alla  diffida il datore di lavoro puo' promuovere, nel
termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla notifica dell'atto, un
tentativo  di  conciliazione  presso  la  DPL,  conciliazione che, in
considerazione delle caratteristiche e delle finalita' dell'istituto,
va  effettuata secondo le modalita' procedurali previste dall'art. 11
del  decreto  (conciliazione  monocratica),  con  gli  effetti di cui
all'art.  12,  commi  2. Va peraltro evidenziato che, diversamente da
quanto  previsto  nell'ipotesi  della conciliazione monocratica, tale
procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.
  Decorso  inutilmente  il  termine  per  esperire  la conciliazione,
oppure  quando l'accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in
sede   conciliativa,  la  diffida  accertativa  «acquista  valore  di
accertamento   tecnico,  con  efficacia  di  titolo  esecutivo»,  con
apposito  provvedimento  del  Direttore  della  DPL,  il  quale  deve
procedere   a   verificare   la  sussistenza  dei  presupposti  e  la
correttezza del provvedimento di diffida.
  Cio'  comporta  che  il  lavoratore  puo'  agire  mediante  atto di
precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo
fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente
natura di titolo immediatamente esecutivo.
  Con   riguardo   all'eventuale  seguito  in  opposizione  la  legge
riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida
accertativa  e  quindi  di qualificata ricognizione degli elementi di
fatto  della fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente
in  materia,  che potrebbe consentire all'Autorita' giudiziaria adita
di  non  procedere  ad  ulteriori  accertamenti  tecnici d'ufficio in
ordine alla quantificazione del credito.
  Tuttavia,   il   datore   di   lavoro  puo'  impugnare  la  diffida
accertativa,  validata dal provvedimento autonomo del Direttore della
DPL,  entro  trenta  giorni  dalla notificazione, dinanzi al Comitato
regionale  per  i  rapporti  di  lavoro di cui all'art. 17, integrato
dalle  parti  sociali  (un  rappresentante  dei lavoratori ed uno dei
datori   di   lavoro   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative), il quale decidera' il ricorso
entro novanta giorni dalla presentazione.
  Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che ove le parti sociali non
forniscano  i  nominativi  dei  rispettivi rappresentanti chiamati ad
integrare  il predetto Comitato, lo stesso, trascorsi i trenta giorni
dalla richiesta di nomina, decide nella sua composizione ordinaria.
  In  caso  di conciliazione la diffida accertativa «perde efficacia»
ed il credito vantato dal lavoratore sara' pari alla somma concordata
in  sede  conciliativa.  Sotto il profilo contributivo e assicurativo
pero',   difformemente   da   quanto  avviene  per  la  conciliazione
monocratica   che   non   presuppone   alcun  accertamento  da  parte
dell'organo  di  vigilanza, i versamenti non possono essere inferiori
all'importo  retributivo  previsto  dall'art.  1 del decreto-legge n.
338/1989,  come  convertito  dalla  legge  n. 389/1989, col pagamento
delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali.
                          Diffida (art. 13)
  Il  personale  ispettivo,  anche  degli  Enti  previdenziali  per i
profili   di   competenza,   che  durante  un  accertamento  constata
l'inosservanza  di  norme  per  inadempimenti  cui la legge ricollega
sanzioni  amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere «a
diffidare   il   datore   di   lavoro   alla  regolarizzazione  delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine».
  La  diffida  opera  dunque  quale  condizione  di procedibilita' in
ipotesi  di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati
e se le inadempienze risultano sanabili.
  In  primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida
tutte  le  violazioni  in  cui  l'interesse  sostanziale (soprattutto
relativo   alla   tutela   dell'integrita'   psico-flsica   e   della
personalita'  morale)  protetto  dalla  norma  non  e'  in alcun modo
recuperabile (ad es. per aver fatto superare le quarantotto ore medie
di  lavoro  settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo
non  meramente  documentale,  in  materia  di  apprendistato,  lavoro
minorile  e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello
spettacolo privi del certificato di agibilita).
  Sono  invece  da  ritenersi «sanabili» le violazioni amministrative
relative  ad  adempimenti  omessi,  in  tutto o in parte, che possono
ancora  essere  materialmente  realizzabili,  anche  qualora la legge
preveda  un  termine  per  l'effettuazione dell'adempimento (illeciti
omissivi istantanei con effetti permanenti).
  Appare  invece possibile attivare la procedura in esame anche nelle
ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della
diffida,   posto   in   essere   il  comportamento  dovuto,  sia  pur
tardivamente.  In  tale  circostanza  infatti - analogamente a quanto
avviene  in  materia  di  prescrizione  obbligatoria  -  risulterebbe
incongruo  penalizzare  chi  effettua  comunque un adempimento dovuto
oltre  il  termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale
fattispecie  inoltre  rientra,  seppur  latamente,  nella  nozione di
sanabilita'  in quanto la finalita' tutelata dalla disposizione viene
comunque  salvaguardata  mediante  un  comportamento  posto in essere
volontariamente dal trasgressore.
  Evidentemente, in tale ipotesi, non si avra' un vero e proprio atto
di  diffida  ma  un  accertamento  della  condotta  posta in essere e
conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'art.
13 del decreto (diffida ora per allora).
  Se  il  datore  di  lavoro  ottempera  alla diffida il procedimento
sanzionatorio   si  estingue  mediante  il  pagamento  di  una  somma
agevolata  a  titolo  di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge
oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo
stabilito.
  Va  comunque  rilevato  che  nelle ipotesi in cui l'ammontare della
somma,  determinato  ai sensi dell'art. 13 del decreto, sia superiore
alla  sanzione  in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'art. 16
della legge n. 689/1981, non e' evidentemente conforme alla finalita'
dell'istituto procedere con l'atto di diffida.
  La  nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14
della  legge  n.  689/1981,  «fino  alla  scadenza del termine per la
regolarizzazione», pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attivita'
ispettiva riprende il suo corso.
  Si  ricorda,  da  ultimo,  che  la  diffida  trova  applicazione  a
decorrere  dal 27 maggio 2004 ed e' applicabile anche alle violazioni
commesse antecedentemente a tale data.
                       Disposizione (art. 14)
  L'art.  14  del  decreto  attribuisce  efficacia  «esecutiva»  alle
disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e
di  legislazione  sociale, «nell'ambito dell`applicazione delle norme
per  cui  sia  attribuito  dalle  singole  disposizioni  di  legge un
apprezzamento discrezionale».
  Il  provvedimento  e' ricorribile entro quindici giorni con ricorso
al  Direttore  della  DPL  competente  per  territorio,  il  quale e'
chiamato  a  decidere  nei  successivi  quindici  giorni,  in caso di
mancata   decisione   il  ricorso  si  intende  respinto  (cosiddetto
«silenzio-rigetto»).
  A  differenza  della  diffida,  la disposizione impone al datore di
lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente
previsto  dalla  legge,  specie  laddove essa non regolamenta fin nei
dettagli la singola fattispecie considerata.
  Rimangono, peraltro, in vigore gli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  19  marzo  1955,  n.  520;  pertanto,
l'inottemperanza  alla disposizione del funzionario ispettivo seguita
ad  essere  soggetta  alle previste sanzioni amministrative e penali,
secondo la distinzione per materia.
                 Prescrizione obbligatoria (art. 15)
  La  «prescrizione  obbligatoria»  e' un provvedimento impartito dal
personale   ispettivo   nell'esercizio   delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria,   conseguente   all'accertamento   di   violazioni   che
costituiscono reato.
  Nel  ridefinire  l'istituto,  il decreto non ha inteso intaccare la
struttura  originaria dello strumento, gia' ottimamente funzionante e
strategicamente  efficace,  limitandosi  ad  operarne  una  estensiva
applicazione  a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena
alternativa  dell'arresto  o  dell'ammenda ovvero punite soltanto con
ammenda (art. 15, comma 1).
  La  prescrizione si applica non soltanto quando l'inadempienza puo'
essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a «condotta esaurita»,
vale  a  dire  nei  reati istantanei, con o senza effetti permanenti,
nonche'   nelle   fattispecie  in  cui  il  reo  abbia  autonomamente
provveduto   all'adempimento   degli  obblighi  di  legge  sanzionati
precedentemente all'emanazione della prescrizione.
  La  nuova  «prescrizione  obbligatoria»,  dunque, si presenta quale
omologo  della  nuova  diffida: l'una opera nelle ipotesi di illecito
amministrativo  (ma  solo  se l'inadempimento e' sanabile), l'altra a
fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso).
                     Ricorso alla DRL (art. 16)
  Avverso  l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale
del  lavoro  e'  ammesso ricorso amministrativo, davanti al Direttore
della  Direzione  regionale  del  lavoro,  entro  trenta giorni dalla
notifica  del  provvedimento,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sia
controversa  la  sussistenza  o  la  qualificazione  del  rapporto di
lavoro,  laddove  e'  prevista,  ai  sensi del successivo art. 17, la
competenza  a  decidere  il  ricorso  del  Comitato  regionale  per i
rapporti di lavoro.
  Il  ricorso  puo'  essere  presentato  direttamente alla DRL che ne
rilascia   ricevuta,  oppure  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  in  quest'ultimo  caso la data di spedizione vale quale
data  di presentazione. Dalla data apposta sull'avviso di ricevimento
decorreranno  invece  i sessanta giorni entro i quali la DRL dovrebbe
decidere il ricorso.
  Nei     trenta     giorni     successivi     alla     notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione  gli  interessati  possono  quindi, in via
facoltativa,  proporre  ricorso  alla  DRL  oppure,  in  virtu' della
espressa  enunciazione  testuale  dell'art.  16, proporre opposizione
davanti al Tribunale, in funzione di giudice unico.
  Il  Direttore  della  DRL,  ricevuto  il  ricorso,  decide  entro i
successivi  sessanta giorni, senza procedere ad audizioni del privato
ricorrente,  in  ragione  della  previsione  normativa secondo cui la
decisione deve essere presa «sulla base della documentazione prodotta
dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione».
  Con  il  provvedimento  motivato  che  decide  il ricorso, che deve
essere  notificato al ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in
tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
  La  pratica  viene  istruita,  in  primo luogo, dall'Ufficio affari
legali  e contenzioso della DPL che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione
impugnata,  il  quale  e'  tenuto  a  trasmettere  una  propria nota,
unitamente  agli atti del proprio fascicolo all'Ufficio affari legali
e contenzioso della DRL.
  La  presentazione  del  ricorso alla DRL non sospende la esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione  salvo  provvedimento  espresso  in questo
senso  del  Direttore della DRL; il provvedimento di sospensione puo'
avvenire  su  richiesta  del  ricorrente  e in presenza dei requisiti
tipici  dei  provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in
mora).
  Nel caso di decisione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione la
DPL  a cui la decisione e' comunicata deve dare luogo alla cessazione
delle  procedure  di  riscossione  coattiva ove pendenti; nel caso di
decisione del ricorso che ridetermina l'importo della sanzione la DPL
assegna  agli  interessati,  mediante  atto notificato, il termine di
trenta   giorni  per  pagare  la  somma  rideterminata,  in  mancanza
attivera'  la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge,
con riferimento alla somma come ridefinita.
  Decorso  inutilmente  il  termine di sessanta giorni, il ricorso si
intende respinto (silenzio-rigetto).
  A  seguito  della  decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso
del  termine  previsto  per la decisione stessa, il trasgressore puo'
proporre  entro  trenta  giorni,  che  decorrono  dalla  notifica del
provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni,
il ricorso in opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981,
avente per oggetto l'ordinanza-ingiunzione.
  Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17)
  Se  l'ordinanza-ingiunzione  ha  ad  oggetto  la  sussistenza  o la
qualificazione  di  un rapporto di lavoro il ricorso va presentato al
Comitato  regionale  per i rapporti di lavoro, costituito all'interno
della  DRL,  di  cui  fanno  parte:  il  Direttore  della DRL, che lo
presiede;  il  Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale
dell'INAIL.
  A   tal  proposito  si  ritiene  opportuno  precisare  che  non  e'
necessario alcun atto amministrativo per la costituzione del Comitato
il quale, in virtu' della esplicita e diretta formulazione normativa,
e' costituito ex lege.
  Sia  pur  in  mancanza  di  uno specifico riferimento in tal senso,
poiche'  la partecipazione al collegio e' a titolo funzionale, appare
conforme  ai  principi  generali  e  alla  esigenza  di assicurare la
continuita'  amministrativa  ritenere  che,  in  caso  di  assenza  o
legittimo  impedimento  dei  membri del Comitato, lo stesso operi con
coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi.
  Il Comitato, infatti, viene individuato quale destinatario di tutti
i  ricorsi  che  abbiano  ad oggetto la sussistenza di un rapporto di
lavoro   ovvero  la  diversa  qualificazione  dello  stesso,  ricorsi
presentati avverso:
    (1)  contestazioni  o  notificazioni  di  illecito amministrativo
delle DPL;
    (2) ordinanze-ingiunzione delle DPL;
    (3)  verbali  di  accertamento  di  INPS,  INAIL  e di altri Enti
previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
  Sia  pur  in  assenza  di  una  specifica indicazione normativa, si
ritiene  che  il ricorso vada presentato nel termine di trenta giorni
dalla  contestazione/notifica  del  provvedimento  impugnato, secondo
quanto  previsto  in  via  generale  per  i  ricorsi gerarchici anche
impropri.
  L'art.  17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, peraltro,
precisa   che   il   ricorso  e'  deciso  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento; decorso inutilmente il termine esso s'intende respinto.
  La  decisione,  come per l'analogo ricorso alla DRL, e' predisposta
sulla  base  della documentazione prodotta dal ricorrente e su quella
in  possesso  della  DPL interessata, ovvero dell'organo di vigilanza
che ha proceduto alla redazione dell'atto impugnato.
  L'istruttoria  del  ricorso  e'  a cura del Segretario del Comitato
individuato  dal  Direttore  della  DRL  fra  i funzionari, anche con
qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il
quale partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore.
  Per  le  problematiche  previdenziali  e assicurative il Segretario
puo'   farsi   assistere   da  funzionari  degli  Enti  appositamente
individuati.
  In  particolare  per  la  decisione dei ricorsi avverso gli atti di
accertamento  adottati da funzionari degli Enti previdenziali diversi
dall'INPS  e  dall'INAIL  (ENPALS,  ENASARCO, INPGI, IPSEMA ecc.), il
Comitato  provvede  a convocare, a fini istruttori, un rappresentante
dei  predetti  Istituti  che  interviene con finalita' consultive per
l'approfondimento  delle problematiche relative allo specifico regime
assicurativo.
  Si  precisa  che  il  ricorso  interrompe  i  termini  di  cui agli
articoli 14,  18 e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla
normativa  vigente  per  i  ricorsi giurisdizionali nei confronti dei
verbali degli Istituti previdenziali.
  Si  sottolinea,  infine,  che i ricorsi gia' presentati ai Comitati
regionali  dell'INPS  alla  data  di entrata in vigore del decreto in
questione  restano  affidati alla competenza decisionale del predetto
Organo,  mentre il Comitato regionale per il lavoro e' competente per
i  ricorsi  presentati  successivamente  alla predetta data, anche se
relativi  a  rapporti  insorti antecedentemente all'entrata in vigore
del decreto.
    Roma, 24 giugno 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni