IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale e'
stata recepita la direttiva n. 2000/13/CE concernente l'etichettatura
e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari,  nonche' la relativa
pubblicita';
  Vista  la  legge  3 maggio  1989,  n.  169,  recante disciplina del
trattamento  e della commercializzazione del latte alimentare vaccino
e sue modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991, recante i
requisiti  per  la  produzione  di  latte fresco pastorizzato di alta
qualita';
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive
n.  92/46/CEE  e  n. 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione
sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155, recante
attuazione   delle  direttive  n.  93/43/CEE  e  96/3/CE  concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre
1997  che  fissa  le  disposizioni  complementari dell'organizzazione
comune   dei   mercati   nel   settore   del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare;
  Visto  il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 ottobre  1999,  n.  336  recante
attuazione  delle  direttive n. 96/22/CE e n. 96/23/CE concernenti il
divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione ormonica,
tireostatica  e  delle  sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di
animali  e  le  misure  di  controllo  su  talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  119 recante
attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE
e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   17 luglio   2000   che  istituisce  un  sistema  di
identificazione   e   di   registrazione   dei   bovini   e  relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione  europea ai sensi della
direttiva n. 98/34/CE;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire e disciplinare il sistema di
rintracciabilita'  del  latte  al  fine  di  assicurare la piu' ampia
tutela degli interessi del consumatore;
  Ritenuto  che  l'indicazione  della  regione  di provenienza per il
latte  alimentare  fresco  trova giustificazione nella circostanza di
consentire  al  consumatore  di  operare  responsabilmente la propria
scelta  senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in
relazione al luogo di acquisto del prodotto finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Applicabilita'
  1.  Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate
all'ottenimento  di latte fresco di cui alla legge del 3 maggio 1989,
n.  169  ed  ottenuto  con  i procedimenti previsti od autorizzati in
attuazione della medesima legge.