IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Vista  la  propria  ordinanza  del  24  febbraio  2004  (Gazzetta
Ufficiale  n. 49 del 28 febbraio 2004), e successive integrazioni, ed
in particolare l'art. 1;
    Ritenuto  che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione della predetta ordinanza, in considerazione che il normale
iter procedurale previsto dall'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge
15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno   2002,   n.  112,  da  cui  dipende  la  esecutivita'  del
provvedimento   di   rimborso   dei   medicinali  antistaminici  che,
costituisce  parte del provvedimento di revisione delle note CUF, non
si e' ancora concluso;
    Ravvisata,  sulla base delle motivazioni suesposte, la necessita'
e l'urgenza, per motivi di salute pubblica, di provvedere affinche' i
medicinali  antistaminici  siano  riclassificati in fascia A e quindi
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
    Ritenuto,  pertanto,  di prorogare l'efficacia della disposizione
contenuta  nell'art. 1 della ordinanza 24 febbraio 2004, e successive
integrazioni,  fino alla data in cui il provvedimento di rimborso dei
medicinali  antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di
revisione delle note CUF, di cui sopra acquista esecutivita';
                               Ordina:
                               Art. 1.
    1. L'efficacia  della disposizione contenuta nell'art. 1, commi 1
e  2,  dell'ordinanza  24  febbraio 2004 e successive integrazioni e'
prorogata  fino  alla  data  di  esecutivita'  del  provvedimento  di
revisione delle note CUF indicato nelle premesse.