IL CAPO
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   276   del   25 novembre   2000,  relativo
all'annullamento  del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento
della   denominazione  di  origine  «Aceto  balsamico  di  Modena»  e
disciplina delle situazioni giuridiche interessate;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 2  e  3  del  citato  decreto
ministeriale  con  i  quali  sono state accordate le deroghe previste
dall'art.  13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) del Consiglio del 14
luglio  1992,  n.  2081,  relativo  alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari,  come  modificato  dal regolamento (CEE) del Consiglio 17
marzo 1977, n. 535;
  Considerato   che   nel  procedimento  C-66-00,  con  sentenza  del
25 giugno  2002, la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 13, n.
2,  regolamento  (CEE)  2081/92  come modificato dal regolamento (CE)
535/1997 deve essere interpretato nel senso che il regime derogatorio
istituito da tale norma non vale per i prodotti originari dello Stato
membro  che  ha  ottenuto  la  registrazione  della  denominazione di
origine protetta;
  Considerate pertanto l'opportunita' di revocare le deroghe concesse
con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, non
risultando le stesse conformi alla normativa comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale
16 novembre 2000, sono revocate.