LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71; Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera all'unanimita': Art. 1. 1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Interventi in giudizio). - L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. Il Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo con le modalita' di cui al comma precedente. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite.».