LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visti  gli  articoli 14,  primo  comma,  e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Viste  le  «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte
costituzionale"»  approvate  il  16 marzo  1956  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;
  Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»;
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
                              Delibera
all'unanimita':
                               Art. 1.
  1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4.  (Interventi in giudizio). - L'intervento in giudizio del
Presidente  del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle
deduzioni,  sottoscritte  dall'Avvocato  generale dello Stato o da un
suo sostituto.
  Il  Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre
alle  deduzioni,  la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3,
contenente l'elezione del domicilio in Roma.
  Eventuali  interventi  di altri soggetti, ferma la competenza della
Corte  a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo con le
modalita' di cui al comma precedente.
  L'atto  di  intervento  di  cui  ai  commi  precedenti  deve essere
depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
  Il   cancelliere   da'  comunicazione  dell'intervento  alle  parti
costituite.».