IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
    1.  Approvazione dei modelli di registri e bollettari obbligatori
previsti  dall'art.  4, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre
2001, n. 455.
    1.1.  Sono  approvati i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3, in
conformita'  ai  quali  gli  istituti  vendite giudiziarie redigono i
registri ed i bollettari obbligatori nell'adempimento degli incarichi
ricevuti  dai  concessionari del Servizio nazionale della riscossione
ai  sensi  dell'art.  71  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602, e del decreto 18 dicembre 2001, n. 455,
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della giustizia.
    Il  presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
    L'art.  71,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n.   602,   prevede  la  possibilita',  per  i
concessionari del Servizio nazionale della riscossione, di avvalersi,
nell'ambito  della  procedura di riscossione coattiva mediante ruolo,
degli   istituti   previsti   dall'art.  159  delle  disposizioni  di
attuazione  del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia
e  la  vendita  dei  beni  mobili,  anche  registrati,  sottoposti  a
pignoramento.
    Nel  successivo  comma  2  dello  stesso art. 71, si rinvia ad un
decreto  ministeriale per la disciplina delle modalita' di intervento
dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad
essi  spettante  e, in attuazione di tale comma, e' stato adottato il
regolamento  approvato  con  il decreto 18 dicembre 2001, n. 455, del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia.
    L'art.  4  del  citato regolamento dispone che, nello svolgimento
degli  incarichi  attribuiti dai concessionari del Servizio nazionale
della  riscossione,  gli  istituiti  vendite  giudiziarie  utilizzano
appositi  registri  e  bollettari  ai  fini  della  rilevazione degli
adempimenti correlati a tali incarichi.
    Pertanto,  con il presente atto, si provvede all'approvazione dei
modelli  di  registro  cronologico per l'annotazione dei beni mobili,
anche registrati, sottoposti a pignoramento e delle relative vendite,
di  registro  di  deposito presso il concessionario committente degli
atti   relativi  alle  vendite  e  di  bollettario  a  ricalco  delle
riscossioni effettuate dall'istituto.
Riferimenti normativi dell'atto.
    Ordinamento   dell'Agenzia  delle  entrate:  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).
    Attribuzioni  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate: decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
    Disposizioni  relative  agli  istituti  vendite giudiziarie ed al
loro intervento nella procedura di riscossione mediante ruolo:
      disposizioni  per  l'attuazione  del codice di procedura civile
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (art. 159);
      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 (art. 71);
      decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia 18 dicembre 2001, n. 455;
      decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia 12 marzo 2004.
        Roma, 22 giugno 2004
                                                Il direttore: Ferrara