IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo,
tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul
supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  14 del
18 gennaio  2001,  recante: «Modalita' procedurali per la concessione
delle  agevolazioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297»;
  Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina
la   concessione   di  agevolazioni  per  assunzione  di  qualificato
personale  di  ricerca,  per specifiche commesse esterne di ricerca e
per  contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato
di ricerca;
  Visto,  inoltre,  il  comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel
disciplinare  le  modalita'  di  selezione  delle domande, nonche' di
erogazione   dei   contributi   ammessi,  rinvia  a  tali  fini  alle
disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;
  Visto  l'art.  5  del predetto decreto interministeriale che, nello
stabilire le modalita' di concessione delle agevolazioni, dispone, al
primo  comma,  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  verificata  la  regolarita' delle domande pervenute,
formi  gli  elenchi  delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute
ammissibili,  secondo  l'ordine  di  priorita'  ivi specificato e nei
limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
  Visto  il  D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione,
per  l'anno  2003,  delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca
ammontanti complessivamente, per gli interventi al richiamato art. 14
del   decreto   ministeriale   n.  593  dell'8 agosto  2000,  a  Euro
66.316.552,00,  di  cui  Euro  41.316.552,00  in  credito di imposta,
sull'apposito  stanziamento  del  Ministero  delle  economie  e delle
finanze ed Euro 25.000.000,00 in contributo nella spesa;
  Visto  il  D.D.  n.  373/Ric.  del  25 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  87  del 14 aprile 2004, concernente un primo
elenco  di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
  Accertata   la   residua  disponibilita'  finanziaria,  conseguente
all'applicazione del predetto D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004;
  Ritenuta  l'opportunita' di procedere alla formazione di un secondo
elenco,    previa    acquisizione   e   verifica   della   necessaria
documentazione   di   cui   all'art.   5,   comma   3,   del  decreto
interministeriale n. 275/1998;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze n.
90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il
15 ottobre  2003  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del
25 novembre 2003;
  Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all'art. l4, comma 1, del decreto ministeriale n.
593  dell'8 agosto  2000, formato secondo le modalita' indicate nello
stesso  art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma
parte integrante.
  2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente
pari  a  Euro  6.052.817,48  di cui Euro 3.110.829,63 nella forma del
contributo  nella  spesa  Euro  2.941.987,85  nella forma del credito
d'imposta,  gravano  sulle disponibilita' del Fondo agevolazione alla
ricerca indicate in premessa.