Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Per  gli  interventi straordinari volti ((all'adeguamento delle
dotazioni  infrastrutturali  di carattere viario e ferroviario e alla
riqualificazione  urbana))  della citta' di Parma, scelta dall'Unione
europea  quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
e'  autorizzato  a  favore  del  comune di Parma un limite di impegno
quindicennale  pari  ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 13  della legge
1° agosto  2002,  n.  166,  cosi'  come rifinanziata dall'articolo 4,
comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Il  programma  degli  interventi da realizzare nell'ambito delle
disponibilita'  autorizzate  dal comma 1 e' predisposto dal comune di
Parma  ed approvato, ((sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministro  dell'economia e delle finanze, entro novanta)) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
((  2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di interventi
complementari  a  quelli  di  cui  al comma 1, il comune di Parma e i
comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe alla provincia di Parma
possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,  un programma integrato contenente gli ulteriori interventi
di   adeguamento   infrastrutturale   e   logistico   dei   territori
interessati,  con  particolare  riferimento  ai  collegamenti  con  i
sistemi  aeroportuali  lombardo  ed  emiliano,  nonche'  le attivita'
convegnistiche    e    istituzionali    funzionali   all'insediamento
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.))
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          1° agosto   2002,   n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti):
              «Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
          programma  di  infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
          approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
          istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
          di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
          garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
          quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
          quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
          160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
          l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
          soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
          essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
          Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
          comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
          e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
          soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
          altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
          assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
          somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
          quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
          istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.
              2.   Al   fine  di  permettere  la  prosecuzione  degli
          investimenti  nel  settore dei trasporti di cui all'art. 2,
          comma  5,  della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la
          riduzione   delle   emissioni  inquinanti  derivanti  dalla
          circolazione  di  mezzi  adibiti  a  servizi  di  trasporto
          pubblico   locale,   sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
          ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non
          inferiore  al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
          stanziamenti   di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere
          destinata  dalle  regioni  all'esecuzione di interventi che
          prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata
          efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
          alimentazione   non   convenzionale   e   a  basso  impatto
          ambientale.
              3.-6. (Omissis).
              7.  Al  comma  12  dell'art.  1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443, dopo le parole: "della presente legge" sono
          inserite  le  seguenti:  ", salvo  che  le  leggi regionali
          emanate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle
          lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  medesimo  comma 6, anche
          disponendo  eventuali  categorie  aggiuntive  e  differenti
          presupposti urbanistici".
              8. (Omissis).
              9.   Per  avviare  la  realizzazione  degli  interventi
          necessari  per  il completamento delle strutture logistiche
          dell'Istituto   universitario   europeo   di   Firenze,  e'
          autorizzata,  a favore del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2002,  4.500.000  euro  per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
          per l'anno 2004.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  2.000.000  di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
          per  l'anno  2003  e  5.000.000 di euro per l'anno 2004, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              11.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e
          2,  pari  a  193.900.000  euro per l'anno 2002, 384.300.000
          euro  per  l'anno  2003  e  533.700.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2004,  si  provvede,  per  gli anni 2002, 2003 e
          2004,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei
          trasporti.».