IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante: «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»; Vista la delibera della giunta regionale della regione Basilicata n. 505 del 25 marzo 2002 con la quale e' stata approvata proposta di programma di interventi urgenti da inoltrare; Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003; Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Basilicata conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonche' agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000, con le eccezioni indicate nella citata istruttoria; Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale e' stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta; Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Decreta: Art. 1. Approvazione del programma 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Basilicata allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di Euro 1.513.124,72 (L. 2.929.818.000). 2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con parte dei fondi gia' trasferiti alla regione Basilicata relativi alle annualita' 1999 e 2000 a valere: quanto a Euro 858.459,82 (L. 1.662.210.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a Euro 923.777,42 (L. 1.788.682.500) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a Euro 1.368.559,14 (L. 2.649.900.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. 3. Le residue risorse non programmate, pari Euro 1.637.671,66 (L. 3.170.974.505) sono destinate ad un programma di interventi urgenti da approvarsi con successivo provvedimento con le modalita' di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 180/1998. 4. La regione Basilicata assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresi' a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.