IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista   l'istanza   della  sig.ra  Parastie  Mirella  Monica,  nata
l'8 aprile 1969 a Cluj Napoca (Romania), cittadina rumena, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di  avocat  di  cui  e'  in  possesso dal
18 dicembre   1995,  come  attestato  dalla  Uniunea  Avocatilor  din
Romania,  ai  fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Preso  atto  che la richiedente ha conseguito il diploma de licenta
in  profilul  stinte  juridice presso l'Universitatea Babes-Bolyai di
Cluj  Napoca (Romania) nella sessione di giugno 1993 e rilasciato dal
Ministerul Invatamintului rumeno il 29 giugno 1993;
  Considerato che la sig.ra Parastie ha ottenuto l'equipollenza della
laurea  rumena  presso l'Universita' degli studi di Torino in data 25
febbraio 2004;
  Preso  atto,  altresi', che la richiedente ha documentato attivita'
professionale  svolta  in Romania dal 1994 nonche' collaborazioni con
uno studio legale italiano dal 2002;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di   un  permesso  di  soggiomo  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data 14 novembre 2001 dalla Questura di Cuneo a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Parastie  Mirella Monica, nata l'8 aprile 1969 a Cluj
Napoca   (Romania),  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.