Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto
dagli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
         Funzioni del commissario straordinario e programmi
                      per le imprese del gruppo
((    1.  All'articolo  3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di  seguito  denominato:  «decreto-legge  n.  347», sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «svolge anche le funzioni attribuite al
commissario  giudiziale  di cui al decreto legislativo n. 270 e» sono
soppresse;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Il   giudice   delegato,  prima  dell'autorizzazione  del
programma   di  ristrutturazione,  puo'  autorizzare  il  commissario
straordinario  al  pagamento  di creditori anteriori, quando cio' sia
necessario  per  evitare  un  grave  pregiudizio  alla  continuazione
dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa
stessa»;
    c) il comma 2 e' abrogato:
    d) al  comma  3,  le  parole: «Il commissario straordinario» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Quando  ricorrono le condizioni di cui
all'articolo  81  del  decreto  legislativo  n.  270,  il commissario
straordinario»,  e  le  parole:  «al tribunale di cui all'articolo 2,
comma  1»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  tribunale che ha
dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1»;
    e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Le  procedure  relative  alle imprese del gruppo di cui al
comma   3   possono   attuarsi  unitamente  a  quella  relativa  alla
capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma,
attraverso  un  programma di ristrutturazione o mediante un programma
di  cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2
e 3». ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2003, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del
          20 febbraio 2004) come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.
          Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
          stato    di    insolvenza,   provvede   all'amministrazione
          dell'impresa,  compiendo  ogni  atto utile all'accertamento
          dello stato di insolvenza.
              1-bis.  Il  giudice delegato, prima dell'autorizzazione
          del  programma  di  ristrutturazione,  puo'  autorizzare il
          commissario   straordinario   al   pagamento  di  creditori
          anteriori,  quando cio' sia necessario per evitare un grave
          pregiudizio  alla  continuazione dell'attivita' d'impresa o
          alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.
              2. (Abrogato).
              3.  Quando  ricorrono  le condizioni di cui all'art. 81
          del    decreto   legislativo   n.   270,   il   commissario
          straordinario  puo'  richiedere al Ministro delle attivita'
          produttive  l'ammissione  alla procedura di amministrazione
          straordinaria  di  altre  imprese  del  gruppo, presentando
          contestuale  ricorso  per  la  dichiarazione dello stato di
          insolvenza  al  tribunale  che  ha  dichiarato l'insolvenza
          dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1.
              3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
          cui  al  comma  3  possono  attuarsi unitariamente a quella
          relativa  alla  capogruppo,  a  norma dell'art. 4, comma 2,
          ovvero   in   via  autonoma,  attraverso  un  programma  di
          ristrutturazione  o  mediante un programma di cessione, nel
          rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3».