IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28
ottobre  2002,  11  marzo  2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12
febbraio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale
rilasciata   all'organismo   di   controllo  denominato  «3  A  Parco
tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.», con
decreto  del  30  novembre  1998, e' stata prorogata fino al 9 luglio
2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine   protetta  «Umbria»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  allo schema tipo di controllo, trasmessogli
con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta «Umbria» riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Ritenuto,  pertanto  di  dover  differire  il  termine  di  proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 30 novembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con  sede  in  frazione  Pantalla  di  Todi (Perugia), con decreto 30
novembre  1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di
origine  protetta  «Umbria»  riferita all'olio extravergine di oliva,
registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2395/97 del
24 novembre  1977,  gia'  prorogata  con  decreti  11 dicembre  2001,
25 marzo  2002,  2 luglio  2002,  28  ottobre  2002,  11 marzo  2003,
10 giugno  2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004.