IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il   regolamento   della  Commissione  CE  n.  2325/97  del
24 novembre  1997  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  indicazione  geografica  protetta  «Castagna di
Montella»,  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto   il   decreto   26 marzo   1999  con  il  quale  l'organismo
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»,   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro
direzionale  Isola G/1, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni
di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di
Montella»;
  Visto   il   decreto  20 marzo  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare»  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far data
dall'8 aprile 2002;
  Visto  il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   al  sensi  del  predetto  decreto
20 marzo  2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 6
agosto 2002;
  Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
20 marzo  2002  e  10 luglio  2002,  e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 4 novembre 2002;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata al sensi dei predetti decreti
20 marzo  2002,  10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, e' stato differito
di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2003;
  Visto  il decreto 28 maggio 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 26 febbraio 2003, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 luglio 2003;
  Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo
2002,  10 luglio  2002, 15 ottobre 2002, 26 febbraio 2003 e 28 maggio
2003,    e'   stato   ulteriormente   differito   fino   al   rinnovo
dell'autorizzazione  al  predetto organismo di controllo che avverra'
con apposito decreto ministeriale;
  Vista  la comunicazione della Comunita' montana Terminio Cervialto,
datata  6 febbraio 2002, con la quale viene rinnovata la designazione
dell'organismo  di  controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro  direzionale  Isola  G/1,  espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art.  10  del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92
per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;
  Considerato  che l'organismo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che  l'organismo  di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto
mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha dimostrato di aver
adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Castagna di Montella» allo schema
tipo  di  controllo trasmessogli con nota ministeriale del 20 gennaio
2002,  protocollo  n.  61358  e  di  possedere  la struttura idonea a
garantire  l'efficacia  dei controlli sulla la indicazione geografica
protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione   geografica   protetta  «Castagna  di
Montella»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n.  128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro  direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (DOP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della
legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   recante   disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento   CEE   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione
geografica  protetta  «Castagna  di  Montella»,  registrata in ambito
europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della
Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.