IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 26 marzo 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»; Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 aprile 2002; Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata al sensi del predetto decreto 20 marzo 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 6 agosto 2002; Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 novembre 2002; Visto il decreto 26 febbraio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata al sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2003; Visto il decreto 28 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 26 febbraio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 luglio 2003; Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 26 febbraio 2003 e 28 maggio 2003, e' stato ulteriormente differito fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverra' con apposito decreto ministeriale; Vista la comunicazione della Comunita' montana Terminio Cervialto, datata 6 febbraio 2002, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»; Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 20 gennaio 2002, protocollo n. 61358 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla la indicazione geografica protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (DOP) e le attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.