IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  indicazione  geografica  protetta «Monte Veronese», nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA -
Certificazione  qualita'  agroalimentare S.r.l.» e' stato autorizzato
ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di
origine protetta «Monte Veronese»;
  Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«CSQA  -  Certificazione  qualita'  agroalimentare  S.r.l.»  e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA -
Certificazioni  S.r.l.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni
di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio  2081/92  per  la  denominazione di origine protetta «Monte
Veronese»;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.»  e'  stata  prorogata di centoventi
giorni a far data dall'8 marzo 2003;
  Visto  il decreto 10 giugno 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
26 febbraio  2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 6 luglio 2003;
  Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
26 febbraio  2003  e 10 giugno 2003, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 3 novembre 2003;
  Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
26 febbraio   2003,  10 giugno  2003  e  24 ottobre  2003,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
  Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio
«Monte  Veronese»,  datata  7 giugno  2002  con  la quale conferma la
volonta'  di  proseguire l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta  «Monte  Veronese»,  con l'organismo denominato
«CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.»  con  sede in Thiene (Vicenza), via
S. Gaetano n. 74;
  Considerato  che l'organismo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo «CSQA - Certificazioni
S.r.l.»  ha  dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di
controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte
Veronese»  allo  schema  tipo  trasmessogli con nota ministeriale del
24 giugno  2002,  protocollo  n.  63159  e  di possedere la struttura
idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di
origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli
organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine
protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
Attestazione  di  specificita'  (STG),  istituito presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art.
53,  comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come sostituito
dall'art.   14   della   legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della
citata   legge  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste
dall'art.  10  del  regolamento  CEE del Consiglio n. 208 1/92 per la
denominazione  di  origine  protetta  «Monte Veronese», registrata in
ambito  europeo  come indicazione geografica protetta con regolamento
CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.