IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Iniotakis  Aristeidis,  nato a Iraklio
(Grecia)  il  16 febbraio 1977, cittadino greco, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo n. 277/2003, del sopra indicato
decreto  legislativo,  il riconoscimento del suo titolo professionale
di  psicologo  conseguito  in  Grecia ai fini dell'accesso all'albo e
dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in  «Psicologia  -  Indirizzo:  Psicologia  Clinica  e  di  comunita»
conseguito  presso l'Universita' degli studi di Padova e riconosciuto
equipollente  alla  corrispondente  laurea  in  psicologia rilasciata
dalle    universita'    greche    con   provvedimento   del   «Centro
Interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studio esteri»
della Repubblica ellenica rilasciato il 18 marzo 2003;
  Considerato  che il sig. Iniotakis e' abilitato all'esercizio della
professione   di   psicologo   su   tutto  il  territorio  greco  con
provvedimento  della amministrazione prefettizia di Iraklio - Settore
della salute pubblica del 17 ottobre 2003;
  Ritenuto  pertanto  che  ai  sensi  degli  articoli  1, lettera a),
3° trattino  e 3, lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2,
lettera  a)  del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei
requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Grecia;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  16 dicembre  2003  in  cui,  con il conforme parere espresso dal
rappresentante  del  consiglio  nazionale  di categoria nella nota in
atti  datata  15 dicembre  2003, era stato espresso parere favorevole
per   l'iscrizione   alla   sez.  A  dell'albo  degli  psicologi  con
l'applicazione   di   misure   compensative  dovute  alle  differenze
ravvisabili  tra  la formazione accademico-professionale richiesta in
Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui
e' in possesso l'istante;
  Vista  l'istanza  di  riesame presentata dal sig. Iniotakis in data
26 gennaio  2004  a seguito dello svolgimento di un tirocinio annuale
svolto   dall'istante   presso   l'azienda  USLL  18  di  Rovigo  dal
15 settembre 2002 al 14 settembre 2003, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta di cui sopra;
                              Decreta:
  Al   sig.   Iniotakis   Aristeidis,  nato  a  Iraklio  (Grecia)  il
16 febbraio  1977,  cittadino greco, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 25 giugno 2004
                                          Il direttore generale: Mele