IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato il 21 giugno
1959  a  Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «Erdwissenschaften (Petrologie)» conseguito
in  Austria  e  rilasciato  dal «Bundesministerium fur Wirtschaft und
Arbeit»  di  Vienna  (Austria)  in  data  23 gennaio  2003,  ai  fini
dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di
geologo;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di   «Magister   der   Naturwissenschaften»   conseguito   presso  la
«Universitat Innsbruck» di Innsbruck (Austria) il 30 novembre 1991;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 27 gennaio 2004 e 27 aprile 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria  dei  geologi  nelle  sedute sopra indicata e nella nota in
atti datata 9 aprile 2004;
  Ritenuto    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di geologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato il 21 giugno 1959 a Nurnberg
(Germania),    cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  geologi  sezione A  e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 25 giugno 2004
                                          Il direttore generale: Mele