IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Dilaver Mullaj Ermira (ora Mira), nata
il  29 dicembre  1970 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico - professionale albanese di inxhinier mekanik per impiante
conseguito  nel luglio  1994  presso  l'«Universitetit Politeknik» di
Tirana  (Albania),  ai  fini  dell'accesso  all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di «ingegnere»;
  Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale  maturata dal 1999 al 2004 presso la «Seeber Automotive
Components and Systems» di Bolzano, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, per cui la verifica
del   rispetto  delle  quote  relative  ai  flussi  di  ingresso  nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  sig.ra Dilaver Mullaj possiede un permesso di
soggiorno  rilasciato  dalla  Questura di Bolzano in data 11 dicembre
1998,  rinnovato  in  data  13 maggio  2003  con  validita'  fino  al
17 giugno 2005, per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Alla sig.ra Dilaver Mullaj Ermira (ora Mira), nata il 29 dicembre
1970  a  Tirana  (Albania),  cittadina  albanese,  e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale
e  l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.