IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fernandez  Garcia Veronica, nata a
Santander  (Spagna) il 19 aprile 1977, cittadina spagnola, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo   cosi'   come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa
conseguito  in  Spagna  ai  fini  dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di psicologo;
  Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada  en  Psicologia» rilasciato dalla «Universidad Pontificia
de Salamanca» in data 18 ottobre 2000;
  Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Oficial
de Psicologos» di Santander a partire dal 19 novembre 2003;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Fernandez Garcia Veronica, nata a Santander (Spagna) il
19 aprile  1977,  cittadina spagnola e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.