IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    l'ultimo  bilancio  depositato  al registro delle imprese in data
30 aprile 2000 e' quello al 31 dicembre 1999;
    gli ultimi atti di gestione risalgono al 1999;
    non e' nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;
  Visto  parere  di  massima  espresso  dal  Comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Vista la nota ministeriale n. 1565153 del 28 maggio 2004;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del
20 maggio 2004;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa «Calliope spaziotempo ri-creativo - Piccola
soc.  coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto), posizione
BUSC  n. 2702/291786, costituita per rogito notaio dott. Salvatore de
Stefano  di  Massafra  in  data 11 giugno 1999, repertorio n. 169686,
codice  fiscale  n. 02261620732, omologato da tribunale di Taranto in
data  9 luglio  1999,  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art.  2545-septiesdececies  del  codice civile, senza nomina del
commissario liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso, al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 29 giugno 2004
                                  Il direttore provinciale: Marseglia