L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 giugno 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/03);
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/72);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
acquirente unico e direttive alla medesima societa';
    il  decreto  del  Ministro  della attivita' produttive 29 gennaio
2004,  recante modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004,
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12 del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le
deliberazioni  dell'Autorita' 24 settembre 2003, n. 109/03 e 27 marzo
2004, n. 46/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 maggio  2004,  n. 79/04 (di
seguito: deliberazione n. 79/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  11 giugno  2004,  n. 85/04 (di
seguito: deliberazione n. 85/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  25 giugno  2004, n. 102/04 (di
seguito: deliberazione n. 102/04);
  Viste:
    la  comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico  (di seguito: la Cassa) e della societa' gestore della rete
di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete)
in data 19 maggio 2004, prot. Autorita' n. 012688 del 21 maggio 2004;
    la  comunicazione  del  gestore  della rete 21 maggio 2004, prot.
Autorita' n. 012779 del 24 maggio 2004;
    la  comunicazione della Cassa del 23 giugno 2004, prot. Autorita'
n. 014885, del 25 giugno 2004;
    la  comunicazione dell'acquirente unico del 25 giugno 2004, prot.
Autorita' n. 014949 del 25 giugno 2004;
  Considerato che:
    rispetto  al  valore  preso  a riferimento nella deliberazione n.
46/04,  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili  (Vt) ha
registrato una variazione in aumento inferiore al 3%;
    l'elemento  PC  della  componente  CCA  a  copertura dei costi di
acquisto  e  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica destinata al
mercato  vincolato, e' fissato, in ciascun trimestre, in modo tale da
coprire   i   costi  stimati  per  l'approvvigionamento  dell'energia
elettrica  da  parte  dell'acquirente  unico, anche in considerazione
degli errori di stima registrati nei trimestri precedenti;
    l'art.  33,  comma  33.3 del testo integrato prevede che, ai fini
delle  determinazioni di cui al precedente alinea, l'acquirente unico
invii   all'Autorita'  entro  venti  giorni  dall'inizio  di  ciascun
trimestre  la  stima  dei  propri costi unitari di approvvigionamento
relativi  a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per
fascia oraria;
    nei  mesi  di aprile  e maggio  si  e'  registrata una differenza
dell'ordine  di  circa  70 milioni di euro tra i costi effettivamente
sostenuti  dell'acquirente  unico in qualita' di utente dello scambio
ed  i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento
PC della componente CCA per il secondo trimestre 2004;
    il  comma  23.2,  lettera  b),  del  testo  integrato  prevede la
fissazione dell'elemento PC come prodotto tra il parametro \lambda ed
il  parametro  PGNb  per i clienti finali dotati di misuratori atti a
rilevare  l'energia  elettrica  per ciascuna delle fasce orarie FBl e
FB2;
    il  comma  4.2  della  deliberazione  n. 5/04, ha sospeso, per il
periodo  compreso  tra  il  1° febbraio  2004  e  il  1° luglio 2004,
l'efficacia  di quanto disposto dal citato comma 23.2, lettera b) del
testo integrato;
    la  componente  CCA comprende l'elemento OD a copertura dei costi
di   dispacciamento   dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato
vincolato;
    in esito all'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n.
102/04,   e'   prevista   l'eventuale   implementazione   di   misure
regolamentari atte a contenere l'onere rinveniente dal mercato per il
servizio  di  dispacciamento  a  livelli  equivalenti  a  quelli  del
previgente regime amministrato;
    e'  necessario  eliminare  gli  effetti  negativi derivanti dalle
anticipazioni   effettuate   dalla   Cassa  al  gestore  della  rete,
relativamente  al  credito  IVA  maturato  dal gestore della rete nei
confronti dell'erario;
    sulla  base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal
gestore  della  rete circa la situazione dei conti di gestione di cui
al comma 59.1 del testo integrato:
      I) il   conto   per  nuovi  impianti  da  fonti  rinnovabili  e
assimilate,  evidenzia  una  carenza  di  risorse  che  richiede  una
adeguamento  dell'aliquota  della  componente  A3  che finanzia detto
conto;
      II) il conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei
regimi  tariffari speciali, alimentato dalla componente A4, evidenzia
una  sistematica  eccedenza  di  gettito  che  consente una riduzione
dell'aliquota media unitaria;
      III)  il  conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca,
alimentato  dalla  componente  A5,  tenuto  conto delle previsioni di
gettito  per  l'anno 2004, evidenzia una disponibilita' che eccede le
esigenze  previste  per  il  finanziamento delle attivita' di ricerca
relative all'anno in corso;
      IV)    il    conto   per   la   reintegrazione   alle   imprese
produttrici-distributrici  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita' di
produzione  di  energia elettrica nella transizione, alimentato dalla
componente   A6,   in  attesa  della  fissazione  dei  contributi  da
riconoscere  ai  soggetti  aventi  diritto  e della definizione della
relativa  tempistica  dei pagamenti, evidenzia disponibilita' tali da
consentire  una  riduzione  prudenziale della componente A6, a valere
sul secondo semestre dell'anno in corso;
      V) il   conto   oneri   per   certificati   verdi,   alimentato
dall'elemento  VE,  tenuto  conto dell'aggiornamento delle previsioni
circa l'onere da sostenere in conseguenza dell'applicazione dell'art.
11  del decreto legislativo n. 79/99, evidenzia un gettito atteso per
l'anno 2004 tale da consentire una riduzione dell'elemento VE;
    l'Autorita'   ha   inviato  una  segnalazione  al  Governo  e  al
Parlamento   in  materia  di  istituzione  di  nuovi  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico, relativi:
      I) alle  integrazioni  tariffarie da corrispondere alle imprese
elettriche minori;
      II) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge n. 314/03;
  Ritenuto, pertanto, opportuno:
    mantenere invariato il valore del parametro Ct;
    adeguare il valore dell'elemento VE e delle componenti tariffarie
A3, A4, A5 e A6;
    dati gli esiti registrati dal sistema delle offerte e considerato
1'impatto  delle  deliberazioni  dell'Autorita'  n.  79/04 e n. 85/04
sulla    composizione    del    portafoglio   di   approvvigionamento
dell'acquirente unico, modificare in aumento la stima del costo medio
annuo di approvvigionamento dell'acquirente unico rispetto al secondo
trimestre  dell'anno  2004,  adeguando  coerentemente il valore della
componente PC;
    mantenere  invariato  il valore dell'elemento OD della componente
CCA,  in  attesa degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla
deliberazione  n.  102/04, in esito alla quale l'onere medio relativo
al  servizio  di  dispacciamento  e'  destinato  a permanere, su base
annua, ai livelli del previgente regime amministrato;
    adeguare conseguentemente il valore della componente CCA;
    modificare  il  testo  integrato  prevedendo  che  la  componente
tariffaria  A3  venga  fatturata  direttamente dal gestore della rete
alle imprese distributrici direttamente interconnesse;
    abrogare  i  commi  61.3  e 61.4 del testo integrato e procedere,
entro il 31 dicembre 2005, al recupero delle anticipazioni effettuate
dalla  Cassa  al  gestore  della  rete  sul  credito IVA maturato dal
gestore stesso nei confronti dell'erario;
    confermare   per   il  terzo  trimestre  (luglio-settembre)  2004
l'applicazione della componente UC4 e la sospensione della componente
A3;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai   fini   del   presente   provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04,  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).