L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 23 giugno 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   1997,  n.  61/97,  recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 211/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 164/03 (di
seguito: deliberazione n. 164/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione  2004-2007 (di seguito: testo integrato),
approvato  con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato
e integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  15 aprile  2004,  n. 58/04 (di
seguito: deliberazione n. 58/04);
  Considerato che:
    in  vista  della  definizione  delle  nuove regole per il periodo
regolatorio  2004-2007,  con  deliberazione  n. 164/03 l'Autorita' ha
prorogato  al  31 gennaio  2004 la validita' delle opzioni tariffarie
approvate per l'anno 2003;
    ai  sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo
1° febbraio  2004-30 giugno  2004,  le  imprese distributrici che non
hanno  aderito  al  regime tariffario semplificato di cui all'art. 13
del  testo  integrato,  hanno  continuato  ad  applicare  le  opzioni
tariffarie approvate per l'anno 2003;
    ai  sensi  del  comma  2.5  della deliberazione n. 5/04, entro il
15 aprile  2004,  le  imprese  distributrici che non hanno aderito al
regime   tariffario   semplificato  di  cui  all'art.  13  del  testo
integrato,  dovevano  proporre  le opzioni tariffarie per il semestre
1° luglio  2004-31 dicembre  2004;  e  che  detto  termine  e'  stato
prorogato al 30 aprile 2004 con deliberazione n. 58/04;
    ai  sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica
la  compatibilita'  delle  opzioni  tariffarie proposte con i criteri
generali e specifici di cui alla parte 11 del testo integrato;
  Considerato che:
    centoventuno   imprese  distributrici  hanno  aderito  al  regime
semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato;
    cinquantadue  imprese  distributrici hanno proposto all'Autorita'
opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia
elettrica  ai  fini  della  verifica di cui al comma 4.3 del medesimo
testo integrato;
    diciotto   imprese  distributrici  hanno  proposto  all'Autorita'
opzioni   tariffarie   speciali  per  il  servizio  di  distribuzione
dell'energia  elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma
4.3 del testo integrato;
    undici imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni
tariffarie  ulteriori per la vendita dell'energia elettrica a clienti
del  mercato  vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa
tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo
integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche);
  Considerato che:
    in  linea  con  le  sollecitazioni dell'Autorita', le proposte di
opzioni  tariffarie  presentate  delle  imprese  distributrici per il
secondo  semestre  dell'anno 2004 estendono ad un numero crescente di
clienti domestici la possibilita' di scegliere opzioni tariffarie che
prevedono   una   differenziazione   su   fasce   orarie  del  prezzo
dell'energia  elettrica  consentendo  in  tal  modo una gestione piu'
economica ed efficiente della fornitura di energia elettrica;
    le  proposte  di  cui al precedente alinea rappresentano comunque
una fase sperimentale;
    i  clienti domestici che potranno effettivamente giovarsi di tale
offerta rappresentano un numero limitato della clientela domestica; e
che,  all'interno  di  questo  numero, solo quegli utenti con consumo
elevato potrebbero essere interessati a scegliere detta offerta;
    pur  non  sussistendo  elementi per rifiutare l'approvazione alle
proposte  di  opzioni domestiche sopra richiamate, l'Autorita' valuta
tali  proposte ancora non adeguate alle esigenze di incentivazione ad
un  uso  piu'  efficiente del servizio elettrico da parte dei clienti
finali;
    alla  luce  di  quanto  sopra,  l'Autorita'  intende  inviare una
raccomandazione  alle  imprese  distributrici affinche', in occasione
della   presentazione  delle  proposte  all'Autorita'  delle  opzioni
tariffarie  per  l'anno  2005,  sia  ampliata  l'offerta  di «opzioni
ulteriori»   domestiche   che   prevedano  un  aumento  dei  casi  di
applicabilita'  ed  una  differenziazione  su  fasce orarie e su base
settimanale  del  prezzo  dell'energia  elettrica,  finalizzata,  tra
l'altro,  ad  incentivare  lo spostamento dei consumi elettrici nelle
giornate   di  sabato  e  domenica,  fermo  restando  l'obiettivo  di
garantire   la   semplicita'  e  la  comprensibilita'  delle  tariffe
proposte;
  Considerato  che  ai  fini  della  verifica  di  conformita'  delle
proposte  di  opzioni  tariffarie ai criteri di cui alla parte II del
testo  integrato,  non  sono rilevanti gli elementi diversi da quelli
tariffari,   quali   i  contributi  di  allacciamento  o  ogni  altra
condizione   contrattuale   della  fornitura  e  della  qualita'  del
servizio;
  Ritenuto  di  approvare  le  proposte  di opzioni tariffarie per il
secondo   semestre  2004,  avanzate  dalle  imprese  distributrici  e
risultate  conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte
II del testo integrato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.
5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:
    «testo  integrato»  e'  il  testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con
deliberazione dell'Autorita' n. 5/04 e successive modificazioni;
    «opzioni  tariffarie base» sono le opzioni tariffarie base per il
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1
del testo integrato;
    «opzioni tariffarie speciali» sono le opzioni tariffarie speciali
per  il  servizio  di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al
comma 7.2 del testo integrato;
    «opzioni   tariffarie   ulteriori  domestiche»  sono  le  opzioni
tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti
del  mercato  vincolato con contratti per utenza dometistica in bassa
tensione, di cui al comma 25.1 del testo integrato.